F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 22 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 323/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S. CAIRA AVVERSO LE SANZIONI: – PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; – PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE; – AMMENDA DI € 2.000,00, QUALE PRIMA RINUNCIA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.S.D. ROMA CALCIO FEMMINILE/A.S. CAIRA DEL 13.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 75 del 29.4.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 22 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 323/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S. CAIRA AVVERSO LE SANZIONI: - PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; - PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE; - AMMENDA DI € 2.000,00, QUALE PRIMA RINUNCIA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.S.D. ROMA CALCIO FEMMINILE/A.S. CAIRA DEL 13.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 75 del 29.4.2014)
L'A.S. Caira reclama a questa Corte contro la decisione con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile ha inflitto ad essa ricorrente resasi insolvente, in occasione dell'incontro di Serie B Roma/Caira del 13.4.2014, rispetto ad un provvedimento di prelievo coattivo, ritualmente e tempestivamente comunicatole, la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l'ammenda di € 2.000,00 (Com. Uff. n. 75 del 29.4.2014). Assume l'illegittimità di tale pronuncia viziata a suo dire da varie irregolarità, sia perchè il tentativo di riscossione coatta sarebbe stato effettuato in una gara fuori casa senza l'autorizzazione del Consiglio Federale come previsto dal Com. Uff. n. 134/A del 14.4.2014 della F.I.G.C., sia perchè detta procedura sarebbe stata posta in essere in data 13.4.2014, prima ancora cioè di venire approvata dal Com. Uff. n. 171 del 14.4.2014 della L.N.D., sia infine perchè tardiva essendo stata iniziata alle ore 14,20 e non, come imposto dalla normativa in vigore, alle ore 14; ha chiesto pertanto l'annullamento delle sanzioni comminatele. L'appello è pretestuoso e va respinto. Nessuna invero delle doglianze rassegnate col gravame ha fondamento dal momento che: a) l'invocato Com. Uff. del Consiglio Federale si limita ad una mera approvazione delle modifiche apportate al Regolamento della L.N.D., nè esistono altre disposizioni riportanti la necessità dell'autorizzazione indicata dalla reclamante; b) l'art. 30 del Regolamento succitato, al comma 5°, già prevedeva la possibilità del prelievo cattivo anche in campo esterno per cui non può parlarsi ,''in subjecta materia'', di modifica alcuna; c) il lamentato ritardo, di circa 20', nell'inizio del percorso della tentata esazione, non risulta confermato da prove convincenti e,comunque, non è vizio di portata tale da vulnerare l'intero iter procedurale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Caira Femminile di Cassino (Frosinone).
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