F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 317/CGF del 11 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 325/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 23.6.2014 INFLITTA AL SIG. COMMENTALE FRANCESCO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI, OTTAVI DI FINALE, BASSANO VIRTUS/NOCERINA DEL 1.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 109 del 3.6.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 317/CGF del 11 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 325/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 23.6.2014 INFLITTA AL SIG. COMMENTALE FRANCESCO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI, OTTAVI DI FINALE, BASSANO VIRTUS/NOCERINA DEL 1.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 109 del 3.6.2014) Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 109 del 3.6.2014, ha inflitto al medico sociale dell'A.S.G. Nocerina, Commentale Francesco, colpevole di avere, in occasione del Campionato Nazionale Allievi Professionisti Bassano - Nocerina dell'1.6.14, offeso reiteratamente l'arbitro persistendo in tale comportamento anche a seguito della sua espulsione, l'inibizione fino al 23.6.2014. Tale decisione è stata impugnata dal sodalizio di appartenenza del sanitario che ne giustifica la condotta col diniego, opposto dal direttore di gara, a che il Commentale penetrasse sul terreno di gioco per soccorrere un calciatore infortunatosi e chiede che la inibizione venga ridotta o convertita in sanzione pecuniaria. L'appello non è fondato e va respinto. Va anzitutto chiarito che dal referto di gara nulla risulta in ordine all'accadimento dedotto dall'incolpato a giustificazione del proprio comportamento e che nessun elemento di certezza offre in proposito la certificazione medica prodotta, emessa il giorno successivo alla gara e che nulla dice circa le cause e le circostanze del leggero trauma riportato dall'atleta. Ma anche a voler acriticamente accettare la tesi difensiva rassegnata, l'inurbana reazione del sanitario al presunto rifiuto dell'arbitro esorbita da quei doveri di rispetto e correttezza cui è tenuto ogni tesserato e va quindi punita con una sanzione che, considerata la reiterazione delle offese, appare proporzionata ed equa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina S.r.l. di Nocera Inferiore (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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