F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 318/CGF del 11 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 331/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO ASD SANGIOVANNIVALDARNO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ED OBBLIGO DI DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPAREGGI-PROMOZIONE NEL CAMPIONATO ECCELLENZA, LENTIGIONE CALCIO/SANGIOVANNIVALDARNO DELL’8.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 228 del 10.6.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 318/CGF del 11 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 331/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO ASD SANGIOVANNIVALDARNO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ED OBBLIGO DI DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPAREGGI-PROMOZIONE NEL CAMPIONATO ECCELLENZA, LENTIGIONE CALCIO/SANGIOVANNIVALDARNO DELL’8.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 228 del 10.6.2014) Nel corso della gara Lentigione/San Giovanni Valdarno dell’8.6.2014, uno degli assistenti dell’arbitro veniva colpito alla schiena da una piccola bottiglietta nonché fatto indirizzo di sputi e getti d’acqua che lo colpivano in più parti del corpo, provenienti dal settore ove erano allocati i sostenitori della squadra ospite (San Giovanni Valdarno). Al termine della gara i medesimi tifosi cercavano di colpirlo con alcuni sputi, senza però riuscirvi. I medesimi tifosi della San Giovanni Valdarno facevano esplodere altresì petardi ed accendevano fumogeni, uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco causando un ritardo nell’inizio della gara. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n 228 del 10.6.2014), considerata altresì la recidiva richiamata al comunicato ufficiale n. 224, irrogava a carico della Società San Giovanni Valdarno la sanzione della disputa di 1 (una) gara a porte chiuse, con decorrenza immediata, oltre all’ammenda di € 2.000,00. Proponeva impugnazione la Società San Giovanni Valdarno chiedendo l’annullamento (e la riduzione) delle sanzioni, anche in considerazione della circostanza che i fatti accaduti non erano di gravità tale da comportare dette afflittive misure. Sottolineava la Società San Giovanni Valdarno che i propri tifosi al seguito erano attaccati alla rete di recinzione e, data la tipologia dell’impianto di Lentigione, non aveva così potuto porre in essere ogni possibile sistema idoneo ad evitare le intemperanze dei tifosi stessi anche con un adeguato servizio di steward. Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato. In primo luogo occorre porre rilievo che ove anche effettivamente la Società San Giovanni Valdarno non era stata posta in grado di adottare un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi, data anche la tipologia dell’impianto, in realtà ciò non giustifica gli accadimenti conseguenti ad intemperanze della sua tifoseria. Fatta questa premessa, si osserva infatti che, pur giocando in trasferta, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all’interno Dell’impianto sportivo nell’ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa. A questo proposito è indubbio che i fatti come descritti nel rapporto di uno degli ufficiali di gara (riportati altresì dal rappresentante federale) sono realmente accaduti ed in questo quadro significativo e peculiare pericolo e vulnus ai rappresentanti della Federazione, sono stati determinati dal lancio di oggetti, sputi e d acqua che hanno attinto uno degli ufficiali di gara. Il tutto altresì considerati i precedenti specifici in tema di uso di materiali pirotecnici.. Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto del fatto che la Società giocasse fuori casa. Se pur, come già in precedenza posto in rilievo, questo fatto non la esime dagli obblighi – e dalle conseguenze – in tal senso previsti, non di meno non può non essere apprezzata la circostanza di una diminuita possibilità di intraprendere tutte le azioni idonee ad evitare ogni accadimento data proprio la ragione di giocare in trasferta. Conseguenzialmente, sembra equo rimodulare la sanzione, anche in considerazione del fatto che, seppur attinto da alcuni oggetti lanciati, il collaboratore dell’arbitro non ha riportato peculiari menomazioni. Ciò posto la Corte ritiene equo rideterminare la sanzione, per le ragioni sopra esposte, dell’ammenda in € 4.000,00, di disporre la disputa di una gara in campo neutro ed a porte aperte con diffida Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. San GiovanniValdarno di S. Giovanni Valdarno (Arezzo) ridetermina la sanzione disponendo la disputa della gara in campo neutro a porte aperte con diffida, e ammenda di € 4.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it