F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 160 del 10 febbraio 2014 Procedimento disciplinare a carico di STEFANO DELLA BONA

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 160 del 10 febbraio 2014 Procedimento disciplinare a carico di STEFANO DELLA BONA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. STEFANO DELLA BONA è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dal vigente art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico ed anche in evidente riferimento al Comunicato Ufficiale n.1 stagione 2012/13 del Settore Giovanile Scolastico - laddove si precisa che l’attività calcistica giovanile dovrà essere regolata in conformità alla “Carta dei diritti dei bambini e alla Carta dei diritti dei ragazzi allo sport”, in modo che ad ogni bambino e bambina siano assicurati: il diritto a divertirsi e giocare, il diritto di beneficiare di un ambiente sano, il diritto a giocare in ambienti sicuri ed il diritto di essere circondati da persone competenti - per avere nella stagione 2012/13 e, fino al 30.07.2013, approfittando della qualifica di allenatore della squadra giovanile femminile UDS Sarzanese Calcio e approfittando, quindi, dei rapporti di frequentazione conseguenti all’affidamento e del percorso educativo e di istruzione sportiva cui era deputato, ha reiteratamente compiuto atti sessuali con la calciatrice V.M.M. minore di anni 16 facente parte della squadra dal medesimo allenata; - Ritenuto che: - la responsabilità del deferito in ordine ai fatti contestati emerge in modo inequivocabile dalla corposa documentazione e dagli atti dell’indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica di Massa Carrara ed acquisiti dalla Procura Federale nonché prodotti nel presente procedimento; - i fatti contestati sono di estrema e particolare gravità sotto il profilo disciplinare e tali da giustificare integralmente l’accoglimento delle richieste formulate dalla Procura Federale della squalifica per 5 anni ivi compresa la proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione. P.Q.M. dichiara il sig. STEFANO DELLA BONA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione.
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