F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 7251 del 19 maggio 2014 Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO MANDATO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 7251 del 19 maggio 2014 Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO MANDATO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. MAURIZIO MANDATO, è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 38 del vigente regolamento del Settore Tecnico in relazione ai Comunicati Ufficiali n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC rispettivamente per le stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 per quanto disposto al punto 2.4 (attività di base) ed al punto 3.6 (Raduni per giovani calciatori) e per aver reiterato in più raduni ed in date diverse le seguenti violazioni: - organizzato, in collaborazione con dirigenti di società dilettantistiche ed altri soggetti non tesserati FIGC uno stage di giovani calciatori presso l’impianto sportivo del Villaggio Casa in Maremma in località Scarlino (GR) non autorizzato dal Comitato Regionale di riferimento; - permesso e, comunque, non impedito, che tale stage fosse esteso alla partecipazione di giovani calciatori di età inferiore ad anni 12; - consentito e, comunque, non impedito che all’evento fossero presenti calciatori sprovvisti del necessario nulla-osta delle società di appartenenza così come si evince dalle dichiarazioni rese dai presidenti di due società interessate; - proposto e fatto sottoscrivere un contratto di affiliazione/collaborazione tra due società senza alcuna delega o autorizzazione e con il solo scopo di accrescere le adesioni allo stage stesso; - pubblicizzato in modo ingannevole con apposite brochure e locandine lo stage di cui trattasi nonché per aver pubblicizzato l’intervento di tecnici selezionati della società Udinese Calcio oltre ad indicare che i ragazzi più meritevoli avrebbero partecipato ad un raduno ad Udine, circostanze tutte dimostratesi non veritiere; Ritenuto che: - i fatti risultano documentalmente comprovati dall’ampia istruzione probatoria svoltasi anche in sede penale ed acquisita con fascicolo attinente al procedimento sportivo P.Q.M. dichiara il sig. MAURIZIO MANDATO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di cinque mesi da cumularsi alla sanzione cui lo stesso è già stato sottoposto.
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