F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 7251 del 19 maggio 2014 Procedimento disciplinare a carico di SANDRO DE SABATA

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 7251 del 19 maggio 2014 Procedimento disciplinare a carico di SANDRO DE SABATA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. SANDRO DE SABATA è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto indebita attività di proselitismo per il calciatore Eduard Mjaku tesserato per la società ASD S.Gottardo allo scopo di fare trasferire lo stesso presso la società ASD Tricesimo; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16.08.2014 Ritenuto che: - in via preliminare, non può essere ammesso il deposito della dichiarazione testimoniale prodotta alla odierna udienza perché depositata oltre i termini perentori di rito; - non può essere ammessa la richiesta di audizione del teste indicato dal deferito nelle proprie deduzioni difensive ritualmente depositate perché vertenti su circostanze fattuali diverse e contrastanti con quelle emerse nel corso dell’audizione del deferito innanzi alla Procura federale del 24.10.2013; - nel merito, i fatti contestati risultano comprovati sia dai riscontri testimoniali, vedi dichiarazioni del sig. Mjaku Nesret, padre del calciatore contattato dal deferito, sia dal riscontro che emerge dalle dichiarazioni del deferito stesso che ammette di aver telefonato personalmente al padre del calciatore P.Q.M. dichiara il sig. SANDRO DE SABATA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 16.08.2014.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it