F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 333/CGF del 18 Giugno 2014 e su www.figc.it 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA POLISPORTIVA MACCARESE GIADA S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO CONTRO IL SIG. NASTASI GIUSEPPE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D del 3.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 333/CGF del 18 Giugno 2014 e su www.figc.it 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA POLISPORTIVA MACCARESE GIADA S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO CONTRO IL SIG. NASTASI GIUSEPPE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D del 3.10.2013) Con atto del 28.10.2013 la società Polisportiva Maccarese Giada S.r.l. formalizzava istanza di revocazione ex art. 39 CGS avverso il provvedimento della Commissione Vertenze Economiche (Com. Uff. n. 6/D del 3.10.2013) con il quale la Commissione stessa deliberava l’inammissibilità del gravame proposto dalla odierna istante finalizzato ad ottenere la revisione della deliberazione della Commissione Accordi Economici L.N.D. che la condannava al pagamento della somma di € 5.800,00 in favore del calciatore Nastasi Giuseppe quale saldo del maggior importo dovutogli in forza di accordo economico per la stagione sportiva 2011/2012. La società laziale, oggi, richiede la riapertura del giudicato formatosi, sulla scorta della seguente circostanza, diffusamente dettagliata nell’istanza di revocazione oggi in esame: “la società non si costituiva in primo grado perché la Signorina Annamaria Giuliani, delegata a ritirare la posta presso la sede legale del Maccarese Giada in Via Oderisi da Gubbio, 254 Roma, in stato di gravidanza dovendo a breve entrare in maternità presso il proprio posto di lavoro, non si recava ad effettuare l’abituale ritiro della posta, in quanto fisicamente affaticata, non informando di tale mancanza circa la ricezione degli atti e la società non ha potuto suo malgrado portare dinanzi alla Commissione l’atto transattivo sottoscritto dal calciatore relativo ai compensi professionali, con la quale accettava la somma di € 1.400,00 (millequattrocento/00) a saldo e stralcio di ogni pretesa rilasciando ampia quietanza liberatoria nei confronti della Polisportiva Monterotondo Lupa alla presenza del direttore Claudio Tanzi e dell’allenatore Sandro Pochesci.” Devesi preliminarmente osservare che non sussiste alcuna delle fattispecie di cui all’art. 39 n. 1 lettere a) b) c) d) e) del C.G.S.. La reclamante si limita ad affermare di non aver potuto prendere parte al processo di primo grado, perché la segretaria Annamaria Giuliani “affaticata per il proprio stato di gravidanza”, non avrebbe ritirato la raccomandata contente l’atto introduttivo del giudizio innanzi alla C.A.E.. Detta motivazione, non integra certamente il caso di forza maggiore o il fatto altrui, sia perché, l’affaticamento non è uno stato patologico, sia perché, comunque, anche il possibile impedimento della segretaria non avrebbe mai potuto giustificare un legittimo impedimento dell’odierna reclamante alla sua partecipazione al processo di primo grado, essendo suo onere organizzarsi nel migliore dei modi. Il reclamo non può quindi superare l’aspetto meramente rescindente del giudizio, mentre, in pari tempo, non può comunque dedursene la fondatezza nel merito. Al di là, infatti, della tardività della produzione del cosiddetto “atto transattivo” (circostanza da ritenersi ad ogni effetto assorbente), lo stesso non integra una prova oggettiva e certamente chiara. Devesi infatti osservare che lo stesso è stato espressamente disconosciuto dal calciatore Giuseppe Nastasi e la parte reclamante non ha offerto prove inconfutabili dirette a superare il detto disconoscimento, mentre non possono non evidenziarsi varie circostanze che depongono per la sua irrilevanza. Ed invero, l’atto transattivo difetta totalmente dei requisiti formali, atteso che non viene indicata la causale ed il periodo di riferimento, mentre non sfugge che la quietanza reca la data del 19.5.12, mentre il titolo fotocopiato porta la data del 30.9.2012 e non è indicato il luogo di emissione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla Polisportiva Maccarese Giada S.r.l. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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