F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 333/CGF del 18 Giugno 2014 e su www.figc.it 3) RICORSO DELL’A.S.D. BAGNOLI CALCIO 1967 AVVERSO DECISIONE IN ORDINE ALLA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALC. ZAMPIERI FABIO IN PROPRIO FAVORE, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL C.R. VENETO (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 22.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 333/CGF del 18 Giugno 2014 e su www.figc.it 3) RICORSO DELL’A.S.D. BAGNOLI CALCIO 1967 AVVERSO DECISIONE IN ORDINE ALLA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALC. ZAMPIERI FABIO IN PROPRIO FAVORE, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL C.R. VENETO (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 22.11.2013) L’A.D.S. Bagnoli Calcio 1967 ricorre avverso la decisione della Commissione Tesseramenti – Com Uff. n. 10/D del 22 novembre 2013 in ordine alla decorrenza del tesseramento del calciatore Fabio Zampieri, a seguito della richiesta di giudizio del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Veneto.In particolare la ricorrente lamenta una applicazione errata o formalistica dell’art. 39, secondo comma, delle N.O.I.F., laddove la Commissione ha ritenuto il tesseramento del calciatore Zampieri non regolare in quanto il modulo di richiesta del tesseramento non è stato accompagnato eo corredato dalla “distinta di presentazione richiesta di tesseramento”. Tutto ciò in quanto a dire della ricorrente la disposizione in oggetto non richiederebbe il foglio di trasmissione (il modulo) laddove si tratta di una unica richiesta di tesseramento, rectius di un unico calciatore. Correttamente la Commissione Tesseramenti sottolinea che la reclamante, A.S.D. Bagnoli Calcio 1967, ha trasmesso per raccomandata, in data 4.10.2013, il modulo di richiesta di tesseramento dello Zampieri ma non provvedeva a corredarlo del foglio di trasmissione con la distinta dei tesseramenti richiesti, così come previsto dall’art. 39, comma 2 N.O.I.F., solo successivamente, in data 24.10.2013, depositava detta distinta, su sollecitazione dell’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Veneto che, quindi, ratificava il tesseramento con decorrenza 24.10.2013. Pertanto la prescrizione andava eseguita a prescindere dal numero di calciatori da tesserare e quindi nella fattispecie il tesseramento si è correttamente perfezionato, ai sensi dell’art. 39 comma 2, N.O.I.F., nel momento in cui la richiesta è stata corredata adeguatamente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Bagnoli Calcio 1967 di Bagnoli di Sopra (Padova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it