F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 333/CGF del 18 Giugno 2014 e su www.figc.it 5) RICORSO DEL SIG. MARTORELLI GIOCONDO, AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NELL’ELENCO DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI VIGENTE, NONCHÉ ALL’ART. 93, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 1353/1311 PF11-12SP/BLP DEL 30.9.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013) 6) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; – AMMENDA DI € 20.000,00 AL SIG. PORCEDDA SERGIO, RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ BOLOGNA F.C., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 20, COMMA 2 E 9, ED IN RELAZIONE ALL’ART. 22, COMMA 4, REGOLAMENTO ELENCO AGENTI DEI CALCIATORI, NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 93, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 1353/1311 PF1112SP/BLP DEL 30.9.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013) 7) RICORSO DEL SIG. PEDERZOLI MAURO, ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE SPORTIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 3; – AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, E DELL’ART. 10, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE CON L’ART. 20, COMMI 2 E 9, DEL REGOLAMENTO AGENTI ATTUALMENTE IN VIGORE; CON L’ART. 22, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI ATTUALMENTE IN VIGORE, NONCHÉ CON L’ART. 93, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 1353/1311 PF11-12SP/BLP DEL 30.9.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013) 8) RICORSO DEL SIG. CARPEGGIANI BRUNO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1 REAC IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010 – NOTA N. 1353/1311PF 11-12/SP/BLP DEL 30.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013) 9) RICORSO DEL SIG. CARPEGGIANI AUGUSTO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1 REAC IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010 – NOTA N. 1353/1311PF 11-12/SP/BLP DEL 30.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 333/CGF del 18 Giugno 2014 e su www.figc.it 5) RICORSO DEL SIG. MARTORELLI GIOCONDO, AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NELL’ELENCO DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI VIGENTE, NONCHÉ ALL’ART. 93, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 1353/1311 PF11-12SP/BLP DEL 30.9.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013) 6) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; - AMMENDA DI € 20.000,00 AL SIG. PORCEDDA SERGIO, RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ BOLOGNA F.C., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 20, COMMA 2 E 9, ED IN RELAZIONE ALL’ART. 22, COMMA 4, REGOLAMENTO ELENCO AGENTI DEI CALCIATORI, NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 93, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 1353/1311 PF1112SP/BLP DEL 30.9.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013) 7) RICORSO DEL SIG. PEDERZOLI MAURO, ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE SPORTIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 3; - AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, E DELL’ART. 10, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE CON L’ART. 20, COMMI 2 E 9, DEL REGOLAMENTO AGENTI ATTUALMENTE IN VIGORE; CON L’ART. 22, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI ATTUALMENTE IN VIGORE, NONCHÉ CON L’ART. 93, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 1353/1311 PF11-12SP/BLP DEL 30.9.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013) 8) RICORSO DEL SIG. CARPEGGIANI BRUNO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1 REAC IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010 - NOTA N. 1353/1311PF 11-12/SP/BLP DEL 30.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013) 9) RICORSO DEL SIG. CARPEGGIANI AUGUSTO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1 REAC IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010 - NOTA N. 1353/1311PF 11-12/SP/BLP DEL 30.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013) A seguito dell’atto di deferimento del Procuratore Federale del 30.9.2013 a carico di: 1) Sig. Mauro Pederzoli, all’epoca dei fatti, Direttore Sportivo della società Novara Calcio con poteri di rappresentanza, chiamato a rispondere: a) della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., e dell’art. 10, comma 1, C.G.S., per aver condotto trattative finalizzate al tesseramento del calciatore Jeda Capucho Jedaias, con il Sig. Alessandro D’Amico, soggetto non autorizzato, il quale agiva per conto del nominato calciatore, benché privo di regolare licenza; b) della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in via autonoma e in relazione con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti attualmente in vigore, per aver conferito formale incarico all’Agente Andrea D’Amico socio della società PDP S.r.l., finalizzato alla stipula del contratto con il calciatore Capucho Jedaias Neves, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto il Sig. Andrea D’Amico, rappresentava di fatto unitamente al Sig. Alessandro D’Amico, collaboratore società PDP S.r.l., gli interessi anche della controparte contrattuale; c) della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l’art. 22, comma 4 del Regolamento Agenti attualmente in vigore, nonché dell’art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Andrea D’Amico fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Capucho Jedaias Navas con la predetta società in data 17.8.2011; d) della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti vigente, per aver conferito mandato all’agente Luca Pasqualin volto al tesseramento del calciatore Meggiorni Riccardo, mentre l’agente Andrea D’Amico rappresentava di fatto gli interessi del nominato calciatore, senza ricevere da quest’ultimo formale mandato scritto; così determinando una situazione di conflitto d’interessi, in quanto entrambi gli agenti erano soci della società PDP S.r.l. e rappresentavano gli interessi delle controparti nel medesimo contratto economico stipulato tra il calciatore Meggiorini Riccardo e la Società Novara in data 08.7.2011; e) della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l’art. 22, comma 4 del Regolamento Agenti attualmente vigente, nonché con l’art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Luca Pasqualin, della cui opera professionale la Società Novara si era avvalsa, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Meggiorini Riccardo con la predetta società in data 8.7.2011; 2) Sig. Carpeggiani Bruno, all’epoca dei fatti agente iscritto nell’elenco della F.I.G.C., chiamato a rispondere: della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l’art. 10, comma 1, e con l’art. 12, comma 1, del REAC in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Rubin Matteo, senza aver ricevuto da questi formale incarico scritto, in occasione del contratto stipulato tra il predetto calciatore e la Società FC Torino in data 4.7.2007; 3) Sig. Carpeggiani Augusto, all’epoca dei fatti agente iscritto nell’elenco della FIGC, chiamato a rispondere: della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l’art. 12, comma 1 e 2, del REAC in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1 N.O.I.F., per aver prestato la propria opera professionale in favore della Società Torino S.p.A., in occasione del contratto stipulato tra il calciatore Matteo Rubin e la predetta Società in data 4.7.2007, senza assicurarsi che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto; 4) Sig. Porcedda Sergio, all’epoca dei fatti, legale rappresentante della Società FC Bologna, chiamato a rispondere: a) della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti vigente, per aver conferito incarico scritto all’Agente Andrea D’Amico, finalizzato alla stipula del contratto tra il calciatore Rubin Matteo con la società Bologna in data 21.8.2010, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto il medesimo agente rappresentava di fatto gli interessi del nominato calciatore, in assenza di regolare mandato conferito dal Rubin, controparte nel medesimo contratto economico; b) della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l’art. 22, comma 4 del Regolamento Agenti vigente, nonché della violazione dell’art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente D’Amico fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato dal calciatore Rubin con la società Bologna dalla quale riceveva formale mandato; 5) Società FC Bologna S.p.A., chiamata a rispondere: a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante; 6) Sig. Martorelli Giocondo, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C., chiamato a rispondere: della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l’art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti vigente, nonché della violazione dell’art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.08.2010 tra il calciatore Capucho Jedais Neves e la società US Lecce S.p.A., della cui opera professionale la predetta società si era avvalsa; la Commissione Disciplinare Nazionale, con Com. Uff. n. 37/CDN, reso in data 21 novembre 2013, accoglieva il deferimento e, per l’effetto, infliggeva a: 1) Mauro Pederzoli, all’epoca dei fatti, Direttore sportivo della Società Novara Calcio, l’inibizione per mesi 3 (tre) e l’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00); 2) Giocondo Martorelli, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C., l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00); 3) Bruno Carpeggiani, agente iscritto nell’elenco della F.I.G.C., l’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00); 4) Augusto Carpeggiani, all’epoca dei fatti, agente iscritto nell’elenco della F.I.G.C.,l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00); 5) Sergio Porcedda, all’epoca dei fatti, legale rappresentante della Società FC Bologna, l’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00); 6) la Società FC Bologna S.p.A., l’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00). Avverso tale decisione hanno proposto reclamo dinanzi a questa Corte, con distinti ricorsi, il Sig Mauro Pederzoli, il Sig. Augusto Carpeggiani, il Sig. Bruno Carpeggiani, il Sig. Giocondo Martorelli e la società Bologna F.C. 1909. All’udienza del 17 febbraio 2014, le parti hanno illustrato le rispettive tesi difensive e la controversia è stata trattenuta in decisione. Reclamo presentato dal Sig. Mauro Pederzoli In merito all’eccezione preliminare di mancata conoscenza dell’atto di deferimento e della convocazione dinanzi al Giudice di prime cure, questa Corte rileva che le notifiche a mezzo del servizio postale si perfezionano con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Nel caso che ci riguarda il reclamante non contesta che il plico raccomandato non sia stato recapitato al suo domicilio, ma solo che lo stesso non è stato da lui ritirato personalmente perché al momento si trovava all’estero, ma da persona evidentemente abilitata alla ricezione. In proposito varrà ricordare che la notifica si perfeziona per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto e ciò coincide con la data di ritiro del plico raccomandato anche da persona diversa dal destinatario che firma, per ricevuta, l’avviso di ricevimento. L’eccezione è pertanto priva di pregio. Per quanto attiene alle violazioni contestate di cui al deferimento in data 30.9.2013, queste sono state ammesse dall’odierno reclamante, sia per quanto concerne i conflitti d’interesse, sia relativamente alle violazioni formali per la mancata indicazione del nome degli agenti della società nei contratti stipulati. Inoltre le dichiarazioni rese dal calciatore, Jedaias Capucho Neves, in sede di audizione del 22.11.2012 non lasciano ombra di dubbio alcuno sulla responsabilità del deferito nella vicenda volta al perfezionamento dell’accordo contrattuale tra il predetto calciatore e la Società Novara. Infatti, il Sig. Pederzoli, indica quale agente del calciatore, il Sig. Andrea D’Amico, mentre questo risulta anche nel contempo incaricato dalla Società, come puntualmente evidenziato nel provvedimento impugnato reso dalla Commissione Disciplinare Nazionale. In merito alla violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l’art. 22, comma 4 del Regolamento Agenti attualmente in vigore, nonché dell’art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Andrea D’Amico fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Capucho Jedaias Navas con la predetta società in data 17.8.2011, pur condividendo sul punto la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, secondo la quale l’obbligo d’inserimento del nominativo dell’agente nei contratti, previsto dalle norme poco sopra citate, non sarebbe in contrasto con la modulistica di settore, ben potendo le parti effettuare una mera aggiunta del nominativo dell’agente senza con ciò inficiare e/o viziare l’accordo, ritiene di non poter escludere che la mancanza materiale nei moduli prestampati, non aggiornati alla normativa medio tempore entrata in vigore, dello spazio per l’indicazione imposta dalle norme predette possa aver concorso al comportamento omissivo del reclamante. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Pederzoli Mauro riduce la sanzione dell’ammenda a € 7.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Reclamo presentato dal Sig. Augusto Carpeggiani Il reclamante risponde della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l’art. 12, commi 1 e 2 del Regolamento Agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, N.O.I.F., per aver prestato la propria opera professionale in favore della Società F.C. Torino S.p.A. in occasione della stipula del contratto tra il calciatore Matteo Rubin e la predetta Società in data 4.7.2007, senza assicurarsi che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto. Questa Corte, pur condividendo sul punto la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, secondo la quale l’obbligo d’inserimento del nominativo dell’agente nei contratti, previsto dalle norme poco sopra citate, non sarebbe in contrasto con la modulistica di settore, ben potendo le parti effettuare una mera aggiunta del nominativo dell’agente senza con ciò inficiare e/o viziare l’accordo, ritiene di non poter escludere che la mancanza materiale nei moduli prestampati, non aggiornati alla normativa medio tempore entrata in vigore, dello spazio per l’indicazione imposta dalle norme predette possa aver concorso al comportamento omissivo del reclamante. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Carpeggiani Augusto riduce la sanzione dell’ammenda a € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Reclamo presentato dal Sig. Bruno Carpeggiani Ritiene questa Corte che le argomentazioni opposte dal Sig. Bruno Carpeggiani, non abbiano alcun pregio e debbano essere disattese. Quanto all’eccezione preliminare di nullità del deferimento, ritenuta per l’omesso esame del Carpeggiani da parte della Procura Federale, essa non costituisce motivo di nullità, non essendo richiesta l’assunzione di tale atto quale obbligatoria ed essenziale ai fini dell’indagine. L’omessa audizione del deferito, non produce alcuna violazione dei diritti di difesa potendo l’inquisito chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato o di presentare memorie e, inoltre, come evidenziato dalla Commissione di prime cure, ciò non ha impedito al Carpeggiani di prendere precisamente posizione su fatti allo stesso contestati, anche con il deposito delle memorie con le quali ha ampiamente chiarito il suo ruolo nella vicenda. Per quanto attiene al merito della controversia la responsabilità del Carpeggiani appare evidente, alla luce delle dichiarazioni rese dal calciatore Rubin, il quale ha riferito che all’epoca della stipula del contratto con il Torino, in data luglio 2007, il suo procuratore era il Sig. Bruno Carpeggiani e che in tale occasione era presente il Sig. Augusto Carpeggiani, “il figlio del mio procuratore”. Le argomentazioni difensive del Carpeggiani non hanno pregio, non potendosi, infatti, ritenere che il Rubin si sia inventato quanto riferito in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale e la prova è rappresentata dal fatto che effettivamente il Sig. Augusto Carpeggiani ha presenziato all’accordo sottoscritto nel luglio del 2007 tra il calciatore e la Società, in qualità di agente della Società F.C. Torino, per mandato conferito dal suo Presidente, Sig. Urbano Cairo, come si evince dalla documentazione agli atti di causa. Le dichiarazioni rilasciate dal calciatore Matteo Rubin devono pertanto ritenersi attendibili e in linea con quanto effettivamente accaduto in sede di stipula del suo contratto con la Società F.C. Torino. E’ pertanto verosimile che il Sig. Bruno Carpeggiani, nel luglio del 2007, prestasse assistenza “di fatto” in favore del calciatore Rubin, incarico poi formalizzato fra le parti in data 1.9.2007. La richiesta riduzione della sanzione irrogata sul presupposto che coloro che hanno optato, per la scelta, di dibattere il deferimento avrebbero avuto un trattamento più gravoso rispetto a coloro che hanno invece optato per lo strumento di cui all’art. 23 C.G.S., è priva di fondamento. L’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti, prevista dal citato art. 23 C.G.S., prevede che i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. possano accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura. L’ordinamento sportivo lascia alla Procura Federale il potere dispositivo in ordine alla congruità della sanzione proposta dalla parte deferita di talché può parlarsi di un “negozio” che, ha incidenza limitata tra le parti del medesimo. Un controllo al riguardo è effettuato dall’Organo Giudicante in ordine alla correttezza della qualificazione dei fatti ed alla congruità della sanzione, il potere dispositivo in ordine all’an ed al quantum è lasciato alla insindacabile valutazione delle parti medesime. Conseguentemente con il “patteggiamento” viene applicata la pena così come concordata tra le parti e dal Giudice ritenuta congrua, rispetto alla qualificazione giuridica del fatto ed alle circostanze, mentre nel caso di giudizio ordinario la pena è sempre statuita dal Giudice sulla base dell’effettivo accertamento e della conseguente dichiarazione di colpevolezza dell’incolpato. E’ quindi evidente che vi possa essere una diversità di commisurazione delle sanzioni irrogate. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Carpeggiani Bruno e dispone incamerarsi la tassa reclamo. Reclamo presentato dalla Società FC Bologna S.p.A. La Società FC Bologna S.p.A. è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante all’epoca dei fatti, Sig. Sergio Porcedda. I Giudici di prime cure hanno ritenuto raggiunta la prova circa l’effettiva commissione da parte del Sig. Sergio Porcedda, all’epoca dei fatti contestati Legale rappresentante della Società FC Bologna, dell’illecito di cui all’art., comma 1, C.G.S. in relazione con l’art. 20, comma 2 e 9, REAC, per aver conferito incarico scritto all’agente Andrea D’Amico, finalizzato alla stipula del contratto tra il calciatore Matteo Rubin con la Società FC Bologna in data 21.8.2010, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo agente rappresentava di fatto gli interessi del nominato calciatore, in assenza di regolare mandato conferito dal Rubin, controparte nel medesimo contratto economico. La Corte, esaminati gli atti, ritiene attendibili le dichiarazioni rese dal calciatore Matteo Rubin in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale. Infatti, il calciatore dichiara, con dovizia di particolari, che il Sig. Andrea D’Amico, era già suo procuratore alla data del 12.12.2009, momento in cui stipulò il contratto con la Società Torino e che nel 2010 lo stesso agente, Sig. Andrea D’Amico, si occupò, come suo procuratore, della trattativa con la Società Bologna. Il calciatore riferisce altresì che la firma del contratto avvenne nella sede del Bologna alla presenza del Segretario di detta società, Sig. Stefano Pedrelli, del suo procuratore, Sig. Andrea D’Amico, mentre non era presente in quella circostanza il Sig. Porcedda, legale rappresentante del Bologna, che aveva firmato l’atto in epoca precedente. La dichiarazione del Sig. Andrea D’Amico, inserita nelle “Clausole aggiuntive” del Contratto di mandato tra Società e Agente N. 3288, del seguente tenore: “L’Agente dichiara espressamente di non detenere la procura del calciatore, di non avere rapporti di natura economica diretti o indiretti con lo stesso e di essere in regola con la normativa nazionale ed internazionale in materia”, così come la verifica effettuata dalla Società presso la Commissione Agenti, non hanno rilevanza alcuna e non sono idonee ad assolvere il comportamento del legale rappresentante della FC Bologna dalla violazione contestata perché il fatto che il Sig. D’Amico non assistesse “ufficialmente” il calciatore Matteo Rubin non esclude che tale assistenza fosse prestata “di fatto” dall’agente, come effettivamente è avvenuto nel caso che ci riguarda. La reclamante, sempre a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta del proprio Legale rappresentante, risponde altresì della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l’art. 22, comma 4, REAC, nonché della violazione dell’art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato, il Sig. Sergio Porcedda, che il nominativo dell’agente D’Amico fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato dal calciatore Matteo Rubin con la Società Bologna dalla quale riceveva formale mandato. Questa Corte, pur condividendo sul punto la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, secondo la quale l’obbligo d’inserimento del nominativo dell’agente nei contratti, previsto dalle norme poco sopra citate, non sarebbe in contrasto con la modulistica di settore, ben potendo le parti effettuare una mera aggiunta del nominativo dell’agente senza con ciò inficiare e/o viziare l’accordo, ritiene di non poter escludere che la mancanza materiale nei moduli prestampati, non aggiornati alla normativa medio tempore entrata in vigore, dello spazio per l’indicazione imposta dalle norme predette possa aver concorso al comportamento omissivo del Sig. Sergio Porcedda. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna - riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società a € 15.000,00; - riduce la sanzione dell’ammenda inflitta al signor Porcedda Sergio a € 15.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Reclamo presentato dal Sig. Giocondo Martorelli Il reclamante risponde della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l’art. 19, comma 2 del Regolamento Agenti vigente nonché dell’art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non esserci assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.8.2010 tra il calciatore Capucho Jedaias Neves e la Società U.S. Lecce Spa della cui opera professionale il e la predetta Società si era avvalsa. Questa Corte, pur condividendo sul punto la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, secondo la quale l’obbligo d’inserimento del nominativo dell’agente nei contratti, previsto dalle norme poco sopra citate, non sarebbe in contrasto con la modulistica di settore, ben potendo le parti effettuare una mera aggiunta del nominativo dell’agente senza con ciò inficiare e/o viziare l’accordo, ritiene di non poter escludere che la mancanza materiale nei moduli prestampati, non aggiornati alla normativa medio tempore entrata in vigore, dello spazio per l’indicazione imposta dalle norme predette possa aver concorso al comportamento omissivo del reclamante. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Martorelli Giocondo riduce la sanzione dell’ammenda a € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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