F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014 e su www.figc.it 8) RICORSO PROC. D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DEL F.C. SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. MANGIA DEVIS SEGUITO GARA SPEZIA/TERNANA DEL 2.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 del 3.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014 e su www.figc.it
8) RICORSO PROC. D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DEL F.C. SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. MANGIA DEVIS SEGUITO GARA SPEZIA/TERNANA DEL 2.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 del 3.3.2014)
In seguito alla gara Spezia/Ternana del 1° marzo 2014, valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti con la decisione indicata in epigrafe, ha inflitto all’allenatore signor Devis Mangia, tesserato per la F.C. Spezia Calcio S.r.l., la squalifica per 1 giornata effettiva, “per avere, all’8° del secondo tempo, proferito espressione blasfema”. Avverso tale decisione ha proposto reclamo, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, C.G.S., la società F.C. Spezia Calcio S.r.l., la quale ha sostenuto, in sintesi, l’insussistenza del fatto ascritto al signor Mangia, producendo prova televisiva a discolpa. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 3 marzo 2014, è presente per la società ricorrente l’avv. Galli, il quale si riporta alle argomentazioni e conclusioni esposte nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva, preliminarmente, l’inammissibilità delle immagini televisive depositate in atti dalla ricorrente come fonte di prova, in quanto la loro produzione risulta palesemente tardiva rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 35, comma 1.3., C.G.S. ed eseguita con modalità diverse da quelle previste dalla medesima disposizione codicistica. In ogni caso, la Corte ha ritenuto opportuno sentire il direttore di gara, signor Maresca Fabio, sui fatti oggetto di giudizio. Contattato telefonicamente, il direttore di gara ha confermato, senza alcun dubbio, di aver percepito l’espressione blasfema pronunciata dal signor Mangia, come riportata nel proprio referto. Per questi motivi la C.G.F., sentito l’Arbitro, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dal F.C. Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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