LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 240 del 25.06.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11RICORSO DEL CALCIATORE Mauro DE RITA/A.S.D.IMPERIA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 240 del 25.06.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
11RICORSO DEL CALCIATORE Mauro DE RITA/A.S.D.IMPERIA
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/03/2014 il sig.Mauro DE RITA si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.IMPERIA un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €1.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.900,00 La Società in data 2/05/2014 faceva pervenire le
proprie controdeduzioni, ma fuori termine previsto dall'art.25/Bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.IMPERIA al pagamento in favore del sig.Mauro DE RITA della somma di €.2.900,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Liguria i termini dell'avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente
comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.