LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 240 del 25.06.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 14)RICORSO DELLA CALCIATRICE Veronica MAGLIA/A.S.D.TORRES CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 240 del 25.06.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
14)RICORSO DELLA CALCIATRICE Veronica MAGLIA/A.S.D.TORRES CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/03/2014 la sig.na Veronica MAGLIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TORRES CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.11.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva la condanna della società al
pagamento della rimanente somma di €.5.000,00, maturata fino al mese di dicembre 2014 in quanto poi svincolata.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato off re ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.S.D.TORRES CALCIO al pagamento in favore della sig.na Veronica MAGLIA della somma di €.5.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.