LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 240 del 25.06.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CATALANO/A.C.PORTOTORRES

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 240 del 25.06.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CATALANO/A.C.PORTOTORRES Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/03/2014 il sig.Andrea CATALANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.PORTOTORRES un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.22.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.8.800,00 maturata fino al mese di Dicembre 2013 in quanto poi trasferito ad altra società. La Società A.C.D.PORTOTORRES in data 13/3/2014 faceva pervenire le proprie controdeduzioni al ricorso, ma senza allegare alle stesse alcuna prova dell'avvenuto pagamento al calciatore di quanto spettante. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia L’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.D.PORTOTORRES al pagamento in favore del sig.Andrea CATALANO della somma di €.8.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione
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