COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 161 DEL 19/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.113 del Signor CUTRI’ Giovanni Enzo (tesserato Soc.F.C.D.Scommettendo.it Fronti) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale LND Calabria di cui al C.U. n.119 del 13.3.2014 (squalifica fino al 31/12/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 161 DEL 19/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.113 del Signor CUTRI’ Giovanni Enzo (tesserato Soc.F.C.D.Scommettendo.it Fronti) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale LND Calabria di cui al C.U. n.119 del 13.3.2014 (squalifica fino al 31/12/2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il legale rappresentante del reclamante; sentito l'arbitro a chiarimenti; RILEVA dagli atti ufficiali emerge che il sig. Cutrì, allenatore della Società Scommettendo.it Fronti, dopo essere stato espulso al 27° del 1° t. per proteste ed entrata abusiva in campo, fuori dal recinto di gioco continuava ad inveire nei confronti dell'arbitro, aizzando i tifosi della Società Scommettendo.it Fronti a “comportamenti di violenza”. A fine gara, lo stesso sig. Cutrì entrava in campo per proteggere il direttore di gara dalle veementi proteste dei calciatori e dai presunti tentativi di aggressione da parte di un tifoso e, scortando l'arbitro fino agli spogliatoi, durante il tragitto continuava ad inveire nei suoi confronti. A questo punto, al momento di abbandonare l'impianto, l'arbitro veniva minacciato da un tifoso, che in precedenza aveva tentato di aggredirlo e, per tutto il tragitto fino a Catanzaro, la vettura dell'arbitro veniva seguita da quella del sig. Cutrì che però avrebbe messo a repentaglio la sicurezza dell'arbitro con manovre imprudenti. Il ricorrente contesta gli addebiti. In particolare, il sig. Cutrì afferma di aver fatto di tutto per tutelare il direttore di gara, di non aver posto in essere alcun tentativo di aggressione nei suoi confronti e, come risulta dal referto del commissario di campo, di essersi impegnato a scortare l'arbitro fino a casa, senza alcun intento minaccioso; nega pertanto di aver posto in essere manovre imprudenti e di aver minacciato l'incolumità dell'arbitro con una guida spericolata. Chiede una congrua riduzione della sanzione, affermando che il suo comportamento va inquadrato sotto il profilo della protesta, del comportamento offensivo ed irriguardoso. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato il referto. Ritiene la Commissione che il Cutrì ha tenuto un comportamento offensivo e minaccioso e che, anche l’inseguimento con l’auto ed il suo comportamento alla guida era attuato a tali fini, senza, tuttavia, che l’incolumità del direttore di gara fosse messa a repentaglio. La sanzione deve essere conseguentemente rapportata ai fatti come individuati.P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta a CUTRI’ Giovanni Enzo al 30 SETTEMBRE 2014 e dispone restituirsi la tassa.
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