COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 26.06. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare N. 136. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. REMIGETTO FRANCESCO: ART. 40,COMMA 1, LETTERA D, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO: ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F. ED ART. 44, COMMA 1, LEGA NAZIONALE DILETTANTI; A CARICO DEL SIG. BRUNO GIOVANNI (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CANDIDA): ART. 40, COMMA 1, LETTERA D-A, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO: ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F. ED ART. 44, COMMA 1, LEGA NAZIONALE DILETTANTI; A CARICO DEL SIG. SARTI ANTONIO (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CITTÀ DI MERCOGLIANO 2012): ART. 40, COMMA 1, LETTERA D-A, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO; ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F. ED ART. 44, COMMA 1, LEGA NAZIONALE DILETTANTI; A CARICO DELLE SOCIETÀ CANDIDA E CITTÀ DI MERCOGLIANO 2012: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 26.06. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare N. 136. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. REMIGETTO FRANCESCO: ART. 40,COMMA 1, LETTERA D, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO: ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F. ED ART. 44, COMMA 1, LEGA NAZIONALE DILETTANTI; A CARICO DEL SIG. BRUNO GIOVANNI (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CANDIDA): ART. 40, COMMA 1, LETTERA D-A, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO: ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F. ED ART. 44, COMMA 1, LEGA NAZIONALE DILETTANTI; A CARICO DEL SIG. SARTI ANTONIO (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CITTÀ DI MERCOGLIANO 2012): ART. 40, COMMA 1, LETTERA D-A, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO; ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F. ED ART. 44, COMMA 1, LEGA NAZIONALE DILETTANTI; A CARICO DELLE SOCIETÀ CANDIDA E CITTÀ DI MERCOGLIANO 2012: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 6 giugno 2014, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 16 aprile 2014, prot. 5982/625, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: all’odierna riunione sono presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché il sig. Bruno Giovanni, in proprio ed in qualità di presidente e rappresentate legale della società Candida. Preliminarmente, questa C.D.T. dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, che, non risulta, in atti, la prova dell’avvenuto ricevimento delle raccomandate postali, da parte dei deferiti assenti, sig. Remigetto Francesco, sig. Sarti Antonio e la società Città di Mercogliano 2012, per cui questa C.D.T. ha ritenuto di proporre il rinvio, per la trattazione, a nuova data. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza e della conseguenziale proposta, dichiara di condividere il predetto rinvio. Tanto premesso, questa Commissione determina, al fine di consentire ai deferiti di essere presenti al dibattimento, di rinviare la trattazione del procedimento in esame a data da destinarsi, per cui DISPONE il rinvio a data da destinarsi, per l'audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, previa formale, rinnovata comunicazione alle parti.
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