• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 113 del 26.06. 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 137. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. COTARLA FLORIN ANDREI (CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ FARNETUM): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. MORELLI NICOLANTONIO (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ FRAGNETO L’ABATE): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ FRAGNETO L’ABATE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ FARNETUM: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 113 del 26.06. 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 137. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. COTARLA FLORIN ANDREI (CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ FARNETUM): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. MORELLI NICOLANTONIO (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ FRAGNETO L’ABATE): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ FRAGNETO L’ABATE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ FARNETUM: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 6 giugno 2014, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 20 marzo 2014, prot. 5184/484, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso
OSSERVA:
all’odierna riunione sono presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché il sig. Morelli Nicolantonio, in proprio ed in qualità di presidente e rappresentate legale della società Fragneto L’Abate, e la società Farnetum, rappresentata dal presidente, sig. Facchino Pietro. Il Rappresentante della Procura Federale ha preso, inoltre, atto dell’assenza dell’altro deferito, sig. Cotarla Florin Andrei, benché ritualmente convocato (a mezzo della relativa raccomandata postale, regolarmente notificata). Questa C.D.T., preliminarmente, dà atto, alla Procura Federale, nella persona del sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, delle memorie difensive depositate in atti dal Sig. Morelli Nicolantonio. Il Rappresentante della Procura Federale ha ritenuto provata la colpevolezza dei deferiti, relative alle seguenti circostanze: quanto al calciatore Cotarla Florin Andrei, per aver sottoscritto, in data 3.01.2014, la richiesta di tesseramento, a favore della società Fragneto L’Abate, nonostante fosse già tesserato, dal 19.12.2013, a favore della società Farnetum; quanto al sig. Morelli Nicolantonio, presidente della società Fragneto L’Abate, per non aver posto in essere, con la dovuta diligenza e cautela, le opportune verifiche volte all’individuazione dello status del calciatore Cotarla Florin Andrei ed alla sussistenza di eventuali impedimenti di natura regolamentare, ai fini del tesseramento di quest’ultimo; quanto alla società Fragneto L’Abate, a titolo di responsabilità diretta, la violazione relativa alle condotte riconducibili a carico del proprio presidente, sig. Morelli Nicolantonio; quanto alla società Farnetum, a titolo di responsabilità oggettiva, la violazione relativa alle condotte riconducibili a carico del proprio tesserato, Cotarla Florin Andrei. Tanto premesso, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico del calciatore Cotarla Florin Andrei, la sanzione della squalifica per due giornate di gara; a carico del sig. Morelli Nicolantonio, la sanzione dell’inibizione per mesi due; a carico della società Fragneto L’Abate, l’ammenda di euro 500.00; a carico della società Farnetum, l’ammenda di euro 200.00. Nel merito, questa Commissione, riunitasi per deliberare, ha ritenuto, in via preliminare, che, in base al Codice di Giustizia sportiva, il deferimento in esame sia fondato e motivato, sia sotto il profilo giuridico-sportivo, sotto il profilo delle violazioni disciplinari individuate, sia per quel che concerne l’esame dei fatti. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questa C.D.T., preso atto delle richieste della Procura Federale e valutate le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame, le ha determinate come segue: inibizione fino al 20.07.2014 a carico del sig. Morelli Nicolantonio; a carico della società Fragneto L’Abate, l’ammenda di euro 250,00; a carico della società Farnetum, l’ammenda di euro 100,00; a carico del calciatore Cotarla Florin Andrei, la squalifica per due giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del calciatore Cotarla Florin Andrei, la sanzione della squalifica per due giornate di gara; a carico del sig. Morelli Nicolantonio, la sanzione dell’inibizione fino al 20.07.2014; a carico della società Fragneto L’Abate, l’ammenda di euro 250,00; a carico della società Farnetum, l’ammenda di euro 100.00.
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Delibere della Commissione Disciplinare
N. 137. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. COTARLA FLORIN ANDREI (CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ FARNETUM): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. MORELLI NICOLANTONIO (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ FRAGNETO L’ABATE): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ FRAGNETO L’ABATE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ FARNETUM: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA"