COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 26.06. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 125. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NUOVA BOYS CAIVANESE – GARA MONTERUSCELLO /NUOVA BOYS CAIVANESE DEL 15.02.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 26.06. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 125. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NUOVA BOYS CAIVANESE – GARA MONTERUSCELLO /NUOVA BOYS CAIVANESE DEL 15.02.2014 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito l’arbitro, nella riunione del 15.2.2014, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri, osserva: la soc. Nuova Boys Caivanese ha impugnato, innanzi a questa C.D.T., la decisione con la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha respinto il reclamo dalla stessa proposto per ottenere, a carico della soc. Monteruscello, l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara. In questa sede, la reclamante ha ribadito, come già sostenuto in primo grado, che la gara in oggetto, per responsabilità dei tesserati della società Monteruscello, sia stata caratterizzata da un clima di tensione, che avrebbe indotto l’arbitro prima a fischiare la fine della stessa, avviandosi verso lo spogliatoio, indi a ritornare in campo ed a riprendere la gara, ma solo pro forma. La Commissione ritiene che la ricostruzione della vicenda, come operata dalla reclamante, non corrisponda effettivamente alla dinamica dei fatti. L’arbitro, invero, anche in sede di audizione presso questa Commissione, ha ribadito che, al 9’ minuto del secondo tempo, abbia sospeso (senza decretarne la fine) la gara, non riuscendo a conservarne il controllo, anche perché preoccupato per la propria incolumità; ha anche ribadito di non aver raggiunto gli spogliatoi all’atto della sospensione, ma di essersi fermato ad una decina di metri dalla linea laterale del campo, chiamando i due capitani, i quali gli avevano fornito assicurazioni in ordine al prosieguo della gara, che infatti, dopo pochi minuti, riprendeva regolarmente, senza più alcun problema fino alla sua conclusione. Questa C.D.T. ribadisce, ancora una volta, che le dichiarazioni dell’arbitro, come da costante e consolidata giurisprudenza, costituiscono fonte privilegiata di prova e che non possano essere smentite, in assenza di probante documentazione, idonea a confutarle, dalle argomentazioni della società reclamante. Il reclamo, pertanto, non può essere accolto. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Nuova Boys Caivanese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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