COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 26.06. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 128. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETIK TORCHIARA – GARA SPORTING CLUB CELLE/ATLETIK TORCHIARA DEL 15.12.2013 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 26.06. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 128. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETIK TORCHIARA – GARA SPORTING CLUB CELLE/ATLETIK TORCHIARA DEL 15.12.2013 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione. Invero, il Giudice di prime cure ha rilevato che il reclamo proposto difettava del requisito formale dell’invio della raccomandata alla controparte, all’indirizzo depositato dalla società Sporting Club Celle al C.R. Campania, per il ricevimento della corrispondenza e per tale motivo lo dichiarava inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29, comma 6 e 46, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Questa C.D.T., preliminarmente, rileva che, anche in questa sede, il reclamo debba essere dichiarato inammissibile, in quanto la copia del reclamo è stata inviata a persona diversa da quella indicata dalla società Sporting Club Celle all’atto del deposito del censimento presso il C.R. Campania. L’innanzi specificata declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nella totalità dei suoi aspetti. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Atletik Torchiara; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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