COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 25.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. TRE MARTIRI 1949 S.M. Avverso ammenda € 500 per intemperanza sostenitore delibera del G.S. del C.P. di Forlì gara TRE MARTIRI – MELDOLA del 4.6.2014
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°51 del 25.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. TRE MARTIRI 1949 S.M.
Avverso ammenda € 500 per intemperanza sostenitore
delibera del G.S. del C.P. di Forlì
gara TRE MARTIRI – MELDOLA del 4.6.2014
L’A.S.D. TRE MARTIRI 1949 S.M. ricorre avverso il sopra indicato provvedimento “fermo restando che la società condanna vivamente e con fermezza il gesto assolutamente inqualificabile, che non dovrebbe mai accadere in nessun campo di gioco di alcuna categoria o sport, riteniamo eccessiva l’ammenda inflittaci. Vogliamo inoltre precisare che trattandosi di un torneo non organizzato dalla scrivente, non eravamo in grado di assicurare alcun intervento di forza pubblica per potere evitare l’episodio in questione. Precisiamo, inoltre, di non avere mai conosciuto come nostro
sostenitore la persona responsabile dell’insano gesto. Il messaggio che la nostra società vuole lanciare, partendo dai più piccoli fino ad arrivare alla prima squadra, è quello della massima correttezza sportiva, della lealtà e del divertimento dentro e fuori degli impianti di gioco”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'art. 4, comma 3, del C.G.S. stabilendo che "le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori….", non è applicabile alla presente fattispecie poiché non vi è alcuna prova certa che la persona autrice dell'atto di violenza fosse un addetto a servizi della società TRE MARTIRI 1949 S.M. o essere un sostenitore della stessa,
come anche ha dichiarato l'arbitro, sentito a chiarimenti, che ha aggiunto, inoltre, che rivoltosi ad un dirigente della organizzazione del Torneo per la identificazione della persona, non ha ricevuto alcuna indicazione, d e l i b e r a - di annullare l'ammenda di € 500 a carico della società TRE MARTIRI 1949 S.M. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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