COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 264/CDT del 13/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CASILINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15-1-2018 A CARICO DEL CALCIATORE STRABIOLI MIRKO ADOTTATO DAL GIUDIECE SPOORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 138 DEL 10-1-2014. (Gara: NUOVA TIVOLI CALCIO – REAL CASILINO del 12-1-2014 – CAMPIONATO I CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 264/CDT del 13/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CASILINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15-1-2018 A CARICO DEL CALCIATORE STRABIOLI MIRKO ADOTTATO DAL GIUDIECE SPOORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 138 DEL 10-1-2014. (Gara: NUOVA TIVOLI CALCIO – REAL CASILINO del 12-1-2014 - CAMPIONATO I CATEGORIA) Con ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 181/CDT del 7-3-2014 la Commissione Disciplinare trasmetteva alla Procura Federale gli atti del reclamo in epigrafe per accertamenti finalizzati ad una puntuale ricostruzione dell’episodio che aveva portato alla squalifica del calciatore Strabioli Mirko tesserato con il Real Casilino. Con nota del 19-5-2014 la Procura Federale trasmetteva l’esito degli accertamenti richiesti. A seguito degli approfonditi accertamenti svolti dalla Procura Federale, si è potuto accertare senza possibilità di equivoci, che il calciatore Strabioli Mirko, non ha attinto il direttore di gara con calci e pugni come, invece, riferito dallo stesso nel suo referto. Si è accertato, altresì.,che il calciatore ha effettivamente messo in atto una protesta molto accesa che non ha sconfinato nella violenza consumata solo per l'intervento dei compagni di squadra intervenuti nel frangente che lo hanno allontanato. La sanzione a carico del tesserato va quindi largamente ridimensionata nei limiti di cui al dispositivo. La Commissione non può che rilevare come il direttore di gara si sia macchiato di una serie di violazioni regolamentari molto gravi avendo, dapprima, compilato un referto gravemente infedele ed avendo poi accusato il designatore arbitrale di un atteggiamento ostile, riferendo circostanze, quali le mancate designazioni, rivelatesi infondate. Rinvia quindi gli atti alla stessa Procura Federale affinché provveda al rituale deferimento dell’arbitro effettivo Stefano Amelia della sezione AIA di Latina per le violazioni sopra riscontrate. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA di accogliere il ricorso riducendo la squalifica del calciatore STABIOLI MIRKO dal 15.1.2018 al 30.6.2014. Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per il deferimento dell'arbitro effettivo AMELIA STEFANO per le violazioni rilevate in parte motiva. La tassa reclamo va restituita
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