COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 264/CDT del 13/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE PICCIRILLI FRANCESCO (TESS. CSS TIVOLI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2015 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 238 DELL’8.5.2014 (Gara: CSS TIVOLI – MONTEROTONDO del 4.5.2014 – Campionato Jun. Sp. Primavera)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 264/CDT del 13/06/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE PICCIRILLI FRANCESCO (TESS. CSS TIVOLI) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2015 A SUO CARICO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 238 DELL’8.5.2014
(Gara: CSS TIVOLI – MONTEROTONDO del 4.5.2014 – Campionato Jun. Sp. Primavera)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
il calciatore PICCIRILLI FRANCESCO, nel proprio reclamo, assume di aver colpito l’arbitro al viso con
una pallonata, in modo del tutto involontario, trattandosi, a suo dire, di un lancio verso il punto di battuta
di un calcio piazzato.
Lo stesso giocatore ammette di aver sputato contro la porta dello spogliatoio arbitrale, a fine gara.
Dalla lettura degli atti ufficiali, emerge con chiarezza la volontarietà del lancio del pallone da parte del
reclamante contro l’arbitro, che veniva colpito al viso con leggero stordimento.
Tanto premesso, considerata la priorità del referto arbitrale come fonte di prova privilegiata (art. 35 del
C.G.S.) l’assunto del ricorrente è del tutto inattendibile.
Tutto ciò premesso e considerato, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione del Giudice Sportivo, come anticipato sul C.U. n.
249 del 23.5.2014.
La tassa reclamo va incamerata.
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