COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 264/CDT del 13/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GERLI FABIO, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ ALATRI LA PISEBA, DEL SIG. FAUSTINI ALESSIO DIRETTORE SPORTIVO DELLA STESSA SOCIETA’, E DELLA SOCIETA’ ALATRI LA PISEBA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 264/CDT del 13/06/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GERLI
FABIO, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ ALATRI LA PISEBA, DEL SIG. FAUSTINI ALESSIO
DIRETTORE SPORTIVO DELLA STESSA SOCIETA’, E DELLA SOCIETA’ ALATRI LA PISEBA
Con atto del 15-4-2014 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito alla Commissione
Disciplinare territoriale i Sigg. Gerli Fabio e Faustini Alessio per rispondere della violazione
dell’articolo 76 commi 2 e 5 del CGS per avere prima della gara Alatri La Piseba – Dinamo Colli del
24-3-2013, valevole per la ventitreesima giornata del Campionato di 1^ categoria laziale, Girone H,
per avere cercato di convincere la squadra avversaria a minor impegno agonistico, al fine di
assicurarsi il risultato favorevole dell’incontro, il Gerli contattando tramite social network, i Sigg.ri
Federico Grillotti e Francesco Manetta, entrambi calciatori tesserati della Dinamo Colli, addirittura
sollecitando il primo a non partecipare alla partita, e il Faustini, contattando al medesimo fine il solo
Grillotti, via telefono e dopo che questi aveva risposto negativamente alle richieste del Gerli.
Veniva altresì deferita la società Alatri La Piseba a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi
dell’articolo 7 commi 2 e 4 del CGS e dell’articolo 4 comma 2 stesso codice per quanto contestato
ai suoi tesserati. A sostegno del deferimento l’Organo requirente allegava le risultanze delle
indagini esperite, consistite nell’acquisizione delle comunicazioni intercorse tra i tesserati della
società Alatri La Piseba e quelli della Dinamo Colli, tramite il network di comunicazione Facebook
e la verbalizzazione delle dichiarazioni rese dagli stessi agli inquirenti. Venivano inoltre acquisite
dichiarazioni dell’allenatore della società Dinamo Colli e di altre società non coinvolte direttamente
nella gara, in relazione agli avvenimenti della gara di andata tra le stesse squadre, ove al termine
si sarebbero verificati degli incidenti, di natura verbale, tra alcuni calciatori. Veniva inoltre prodotto
il rapporto degli ispettori inviati a visionare la gara che sarebbe stata oggetto dell’illecito.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava
ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi.
Facevano pervenire memorie difensive, di analogo contenuto e redatte dal medesimo studio
legale, tutti i deferiti. Nelle difese si sosteneva la incolpevolezza dei tesserati deferiti in quanto i
contatti avuti con i tesserati della squadra che avrebbero dovuto affrontare la domenica successiva
non avevano nulla di disciplinarmente rilevante. Si sottolineava innanzitutto l’inidoneità del mezzo
prescelto, messaggi su facebook, che per la loro natura non sono idonei a combinare gare, sia
perché permangono indelebilmente quali prove del contatto, sia perché sono facilmente accessibili
anche da altri soggetti estranei. Il contenuto dei contatti poi non era animato certo dal desiderio di
richiedere uno scarso impegno agonistico degli avversari ma di invitare gli atleti avversari, con cui
si avevano rapporti di pregressa conoscenza od amicizia, a non trasformare la gara in una
“battaglia” a seguito degli avvenimenti della gara di andata. A questo proposito si ricordava che in
tale gara, terminata con la vittoria dell’Alatri La Piseba per 3 a 2, sul campo della Dinamo Colli, con
il goal decisivo segnato dalla formazione ospite a pochi minuti dalla fine, si erano verificati degli
incidenti tra i calciatori all’uscita dal campo; incidenti limitatisi a contumelie verbali solo per
l’intervento dei due allenatori che avevano trascinato i rispettivi calciatori negli spogliatoi. Il lunedì
precedente la gara di ritorno il calciatore di altra società Mirko Parente, abitante a Colli e fratello di
un dirigente della stessa Dinamo Colli, nel conversare con il direttore sportivo dell’Alatri, Faustini, aveva fornito la notizia che nella gara della domenica successiva i calciatorI della Dinamo Colli
erano intenzionati ad ingaggiare una vera e propria battaglia per vendicarsi del comportamento
tenuto dai calciatori dell’Alatri al termine della gara d’andata. Il Faustini aveva messo al corrente
l’allenatore Gerli di quanto appreso e questi aveva poi, unitamente allo stesso Faustini, contattato
tramite Facebook, due calciatori della Dinamo Colli con i quali intratteneva rapporti di amicizia e di
conoscenza, per invitarli non già a non impegnarsi ed a far vincere l’Alatri ma, esclusivamente, a
non accentuare il clima agonistico della gara, giocando una partita normale e senza desiderio di
vendetta, evitando, al di là del risultato, di provocare infortuni nei calciatori della squadra di casa.
Non poteva in alcun modo parlarsi di illecito ed a sostegno producevano una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta, con firma autentica, dal pubblico funzionario del
Comune di Giuliano di Roma, da Valentino Parente, fratello di Mirko Parente che si qualifica
dirigente della società Dinamo Colli e conferma di aver reso edotto il fratello Mirko Parente
dell’intenzione dei propri calciatori di trasformare la gara Alatri La Piseba – Dinamo Colli in una
vera e propria battaglia per vendicarsi dell’atteggiamento irridente dei calciatori dell’Alatri al
termine della gara d’andata persa malamente e rocambolescamente negli ultimissimi minuti.
Produceva, altresì, una denuncia querela presentata dallo Gerli per una aggressione subita il 30-4-
2013 da parte del genitore di un calciatore del Tecchiena Techna, squadra che aveva contrastato
l’Alatri nella vittoria del campionato di cui trattasi, mentre si trovava in Frosinone nei pressi del
posto di lavoro ed, ancora, la copia dell’esposto presentato il 10-12-2012 dalla società Alatri La
Piseba al Comitato Regionale Lazio per denunciare l’aggressione subita sempre dal Gerli e dal
Faustini sugli spalti del campo di Stragolagalli, durante la gara Stragolagalli – Tecchiena Tecna, da
parte di tifosi della società Tecchiena, che li avevano costretti, dopo aver subito calci e pugni, a
darsi alla fuga.
Nella riunione, presenti i deferiti assistiti dai propri legali, il rappresentante della Procura Federale
insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e chiedeva l’irrogazione della squalifica
per anni tre a carico dell’allenatore Gerli, dell’inibizione per anni tre a carico del dirigente Faustini e
la penalizzazione di 6 punti in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva ed €
3.000,00 di ammenda per la società Alatri La Piseba. I procuratori dei deferiti chiedevano invece il
proscioglimento dei propri rappresentati riportandosi ai propri scritti difensivi. Il deferito Gerli, ha
inoltre aggiunto, che nel corso della stagione sportiva di cui trattasi, ha subito ulteriori e gravi
intimidazioni, tra cui l’invio di una lettera anonima contenente un proiettile e, quindi, la sua iniziativa
andava letta solo come il tentativo di ottenere da un calciatore conosciuto ed amico, un
atteggiamento sportivo tranquillo e la richiesta di quietare gli animi dei propri compagni di squadra.
L’esame dei fatti enunciati nel deferimento e nelle difese è semplice e non si presta a complesse
interpretazioni. I contatti tra i protagonisti della vicenda sono avvenuti in forma scritta e non vi è
discussione sulla natura e sulla consistenza degli stessi. Così come non vi è possibilità di
interpretazione sui documenti prodotti a sostegno degli assunti difensivi che consistono in
dichiarazioni e documenti, registrati e depositati presso autorità pubbliche, fornite della capacità di
attestare quanto direttamente percepito, e che non richiedono in questa sede ulteriori conferme.
Dai fatti, così come agevolmente ricostruiti, emerge uno scenario relativo al campionato in
questione, prima categoria girone H, a cui appartengono diverse società del frusinate, francamente
inquietante. Tutto il campionato è apparso connotato da un’accesa rivalità tra alcune società di
comuni limitrofi, rivalità che, in alcune circostanze, sono travalicate in fatti sportivamente
incresciosi e che hanno assunto anche profili penalmente rilevanti. In questi fatti è apparso
particolarmente coinvolto proprio l’allenatore Gerli, che per i suoi trascorsi sportivi e per
l’appartenenza a varie società della zona, è parso particolarmente esposto alle intemperanze dei
sostenitori e non solo della società antagonista Tecchiena Techna. E’ parso provato, inoltre, che
nella gara di andata tra l’Alatri la Piseba e la Dinamo Colli, disputatasi sul campo di quest’ultima, si
verificarono intemperanze verbali mentre i calciatori rientravano nello spogliatoio, sedate dei due
allenatori, e suscitate dall’andamento della partita che aveva visto l’Alatri prevalere per tre a due
proprio negli ultimi minuti. Su tale episodio appare particolarmente significativa la testimonianza
dell’allenatore della Dinamo Colli, che lo conferma, mentre di nessun rilievo sono le testimonianze
dei due calciatori della Dinamo Colli, poi ceduti ad altre società, che o non potevano vedere, o non
le hanno registrate, smentendo quanto affermato dal loro stesso allenatore. E’ infine provato, che il
calciatore Mirko Parente, che era, ed appariva certamente, informato della questione, sia perché
residente a Colli, sia soprattutto perché fratello di un dirigente della società Dinamo Colli, abbia in qualche maniera allertato il direttore sportivo dell’Alatri La Piseba sull’atteggiamento bellicoso dei
calciatori della Dinamo Colli in vista della gara della domenica successiva contro l’Alatri. La
circostanza emerge, oltre che dalla conferma piena del Mirko Parente, dalla dichiarazione
sottoscritta con firma autenticata, del dirigente della Dinamo Coll, Valentino Parente, che ha
confermato come tale atteggiamento bellicoso fosse reale e come ne abbia messo a conoscenza il
fratello. Dati per assodati questi fatti, appare alla Commissione che i contatti intercorsi tra il Gerli
ed il Faustini ed i due calciatori della Dinamo Colli non possano essere univocamente considerati
come tentativo di alterare la gara ottenendo dagli stessi un atteggiamento “morbido” ed uno scarso
impegno agonistico. Il tenore testuale degli scambi di messaggi facebook, considerando (ed è
circostanza certo non secondaria) il mezzo usato, i precedenti intercorsi tra i soggetti coinvolti, il
clima infuocato in cui si stava svolgendo il campionato e le dichiarazioni che arrivavano, tramite i
germani Parente, da Colli, può essere interpretato sia in un senso (tentativo di alterazione), che
nell’altro (messaggio distensivo) e non pare che l’una interpretazione possa farsi preferire all’altra.
In tal senso deve concludersi che non si è raggiunta la piena prova dell’elemento soggettivo che
deve sussistere, unitamente a quello oggettivo, nell’illecito consumato. Resta, ciò non di meno, la
grave violazione regolamentare messa in atto dai due tesserati che hanno intrattenuto rapporti
inopportuni e dal contenuto quantomeno non univoco, nei confronti di calciatori della squadra con
cui avrebbero dovuto confrontarsi la domenica successiva. La violazione ascritta va però
riqualificata come quella generale prevista dall’articolo 1 comma 1 del CGS e la sanzione irrogata
deve collocarsi nel range massimo previsto usualmente per tali violazioni, proprio per l’obiettiva
gravità del comportamento. I dirigenti ed allenatori debbono ben sapere che, di fronte ai timori pur
legittimi di una gara particolarmente accesa ed un comportamento non regolamentare degli
avversari, vi sono mezzi idonei predisposti dall’ordinamento sportivo e da quello statuale, a cui si
può accedere con la piena consapevolezza di essere ascoltati e tutelati.
Le sanzioni da irrogare vanno quindi fissate come da dispositivo. Tutto ciò premesso la
Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
di riqualificare l’originaria incolpazione a carico dei tesserati in quella prevista dall’articolo 1 comma
1 del CGS e di limitare l’incolpazione a carico della società nella violazione prevista dall’articolo 4
comma 2 CGS e per l’effetto di irrogare all’allenatore GERLI Fabio la squalifica per anni uno al
dirigente FAUSTINI Alessio l’inibizione per anni uno ed alla società ALATRI LA PISEBA la
penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato di competenza nella prossima
stagione sportiva e nell’ammenda di € 2.000,00.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della
comunicazione da effettuarsi alle parti a cura della segreteria del Comitato Regionale Lazio.
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