COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 264/CDT del 13/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GERLI FABIO, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ ALATRI LA PISEBA, DEL SIG. FAUSTINI ALESSIO DIRETTORE SPORTIVO DELLA STESSA SOCIETA’, E DELLA SOCIETA’ ALATRI LA PISEBA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 264/CDT del 13/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GERLI FABIO, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ ALATRI LA PISEBA, DEL SIG. FAUSTINI ALESSIO DIRETTORE SPORTIVO DELLA STESSA SOCIETA’, E DELLA SOCIETA’ ALATRI LA PISEBA Con atto del 15-4-2014 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale i Sigg. Gerli Fabio e Faustini Alessio per rispondere della violazione dell’articolo 76 commi 2 e 5 del CGS per avere prima della gara Alatri La Piseba – Dinamo Colli del 24-3-2013, valevole per la ventitreesima giornata del Campionato di 1^ categoria laziale, Girone H, per avere cercato di convincere la squadra avversaria a minor impegno agonistico, al fine di assicurarsi il risultato favorevole dell’incontro, il Gerli contattando tramite social network, i Sigg.ri Federico Grillotti e Francesco Manetta, entrambi calciatori tesserati della Dinamo Colli, addirittura sollecitando il primo a non partecipare alla partita, e il Faustini, contattando al medesimo fine il solo Grillotti, via telefono e dopo che questi aveva risposto negativamente alle richieste del Gerli. Veniva altresì deferita la società Alatri La Piseba a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 7 commi 2 e 4 del CGS e dell’articolo 4 comma 2 stesso codice per quanto contestato ai suoi tesserati. A sostegno del deferimento l’Organo requirente allegava le risultanze delle indagini esperite, consistite nell’acquisizione delle comunicazioni intercorse tra i tesserati della società Alatri La Piseba e quelli della Dinamo Colli, tramite il network di comunicazione Facebook e la verbalizzazione delle dichiarazioni rese dagli stessi agli inquirenti. Venivano inoltre acquisite dichiarazioni dell’allenatore della società Dinamo Colli e di altre società non coinvolte direttamente nella gara, in relazione agli avvenimenti della gara di andata tra le stesse squadre, ove al termine si sarebbero verificati degli incidenti, di natura verbale, tra alcuni calciatori. Veniva inoltre prodotto il rapporto degli ispettori inviati a visionare la gara che sarebbe stata oggetto dell’illecito. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi. Facevano pervenire memorie difensive, di analogo contenuto e redatte dal medesimo studio legale, tutti i deferiti. Nelle difese si sosteneva la incolpevolezza dei tesserati deferiti in quanto i contatti avuti con i tesserati della squadra che avrebbero dovuto affrontare la domenica successiva non avevano nulla di disciplinarmente rilevante. Si sottolineava innanzitutto l’inidoneità del mezzo prescelto, messaggi su facebook, che per la loro natura non sono idonei a combinare gare, sia perché permangono indelebilmente quali prove del contatto, sia perché sono facilmente accessibili anche da altri soggetti estranei. Il contenuto dei contatti poi non era animato certo dal desiderio di richiedere uno scarso impegno agonistico degli avversari ma di invitare gli atleti avversari, con cui si avevano rapporti di pregressa conoscenza od amicizia, a non trasformare la gara in una “battaglia” a seguito degli avvenimenti della gara di andata. A questo proposito si ricordava che in tale gara, terminata con la vittoria dell’Alatri La Piseba per 3 a 2, sul campo della Dinamo Colli, con il goal decisivo segnato dalla formazione ospite a pochi minuti dalla fine, si erano verificati degli incidenti tra i calciatori all’uscita dal campo; incidenti limitatisi a contumelie verbali solo per l’intervento dei due allenatori che avevano trascinato i rispettivi calciatori negli spogliatoi. Il lunedì precedente la gara di ritorno il calciatore di altra società Mirko Parente, abitante a Colli e fratello di un dirigente della stessa Dinamo Colli, nel conversare con il direttore sportivo dell’Alatri, Faustini, aveva fornito la notizia che nella gara della domenica successiva i calciatorI della Dinamo Colli erano intenzionati ad ingaggiare una vera e propria battaglia per vendicarsi del comportamento tenuto dai calciatori dell’Alatri al termine della gara d’andata. Il Faustini aveva messo al corrente l’allenatore Gerli di quanto appreso e questi aveva poi, unitamente allo stesso Faustini, contattato tramite Facebook, due calciatori della Dinamo Colli con i quali intratteneva rapporti di amicizia e di conoscenza, per invitarli non già a non impegnarsi ed a far vincere l’Alatri ma, esclusivamente, a non accentuare il clima agonistico della gara, giocando una partita normale e senza desiderio di vendetta, evitando, al di là del risultato, di provocare infortuni nei calciatori della squadra di casa. Non poteva in alcun modo parlarsi di illecito ed a sostegno producevano una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta, con firma autentica, dal pubblico funzionario del Comune di Giuliano di Roma, da Valentino Parente, fratello di Mirko Parente che si qualifica dirigente della società Dinamo Colli e conferma di aver reso edotto il fratello Mirko Parente dell’intenzione dei propri calciatori di trasformare la gara Alatri La Piseba – Dinamo Colli in una vera e propria battaglia per vendicarsi dell’atteggiamento irridente dei calciatori dell’Alatri al termine della gara d’andata persa malamente e rocambolescamente negli ultimissimi minuti. Produceva, altresì, una denuncia querela presentata dallo Gerli per una aggressione subita il 30-4- 2013 da parte del genitore di un calciatore del Tecchiena Techna, squadra che aveva contrastato l’Alatri nella vittoria del campionato di cui trattasi, mentre si trovava in Frosinone nei pressi del posto di lavoro ed, ancora, la copia dell’esposto presentato il 10-12-2012 dalla società Alatri La Piseba al Comitato Regionale Lazio per denunciare l’aggressione subita sempre dal Gerli e dal Faustini sugli spalti del campo di Stragolagalli, durante la gara Stragolagalli – Tecchiena Tecna, da parte di tifosi della società Tecchiena, che li avevano costretti, dopo aver subito calci e pugni, a darsi alla fuga. Nella riunione, presenti i deferiti assistiti dai propri legali, il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e chiedeva l’irrogazione della squalifica per anni tre a carico dell’allenatore Gerli, dell’inibizione per anni tre a carico del dirigente Faustini e la penalizzazione di 6 punti in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva ed € 3.000,00 di ammenda per la società Alatri La Piseba. I procuratori dei deferiti chiedevano invece il proscioglimento dei propri rappresentati riportandosi ai propri scritti difensivi. Il deferito Gerli, ha inoltre aggiunto, che nel corso della stagione sportiva di cui trattasi, ha subito ulteriori e gravi intimidazioni, tra cui l’invio di una lettera anonima contenente un proiettile e, quindi, la sua iniziativa andava letta solo come il tentativo di ottenere da un calciatore conosciuto ed amico, un atteggiamento sportivo tranquillo e la richiesta di quietare gli animi dei propri compagni di squadra. L’esame dei fatti enunciati nel deferimento e nelle difese è semplice e non si presta a complesse interpretazioni. I contatti tra i protagonisti della vicenda sono avvenuti in forma scritta e non vi è discussione sulla natura e sulla consistenza degli stessi. Così come non vi è possibilità di interpretazione sui documenti prodotti a sostegno degli assunti difensivi che consistono in dichiarazioni e documenti, registrati e depositati presso autorità pubbliche, fornite della capacità di attestare quanto direttamente percepito, e che non richiedono in questa sede ulteriori conferme. Dai fatti, così come agevolmente ricostruiti, emerge uno scenario relativo al campionato in questione, prima categoria girone H, a cui appartengono diverse società del frusinate, francamente inquietante. Tutto il campionato è apparso connotato da un’accesa rivalità tra alcune società di comuni limitrofi, rivalità che, in alcune circostanze, sono travalicate in fatti sportivamente incresciosi e che hanno assunto anche profili penalmente rilevanti. In questi fatti è apparso particolarmente coinvolto proprio l’allenatore Gerli, che per i suoi trascorsi sportivi e per l’appartenenza a varie società della zona, è parso particolarmente esposto alle intemperanze dei sostenitori e non solo della società antagonista Tecchiena Techna. E’ parso provato, inoltre, che nella gara di andata tra l’Alatri la Piseba e la Dinamo Colli, disputatasi sul campo di quest’ultima, si verificarono intemperanze verbali mentre i calciatori rientravano nello spogliatoio, sedate dei due allenatori, e suscitate dall’andamento della partita che aveva visto l’Alatri prevalere per tre a due proprio negli ultimi minuti. Su tale episodio appare particolarmente significativa la testimonianza dell’allenatore della Dinamo Colli, che lo conferma, mentre di nessun rilievo sono le testimonianze dei due calciatori della Dinamo Colli, poi ceduti ad altre società, che o non potevano vedere, o non le hanno registrate, smentendo quanto affermato dal loro stesso allenatore. E’ infine provato, che il calciatore Mirko Parente, che era, ed appariva certamente, informato della questione, sia perché residente a Colli, sia soprattutto perché fratello di un dirigente della società Dinamo Colli, abbia in qualche maniera allertato il direttore sportivo dell’Alatri La Piseba sull’atteggiamento bellicoso dei calciatori della Dinamo Colli in vista della gara della domenica successiva contro l’Alatri. La circostanza emerge, oltre che dalla conferma piena del Mirko Parente, dalla dichiarazione sottoscritta con firma autenticata, del dirigente della Dinamo Coll, Valentino Parente, che ha confermato come tale atteggiamento bellicoso fosse reale e come ne abbia messo a conoscenza il fratello. Dati per assodati questi fatti, appare alla Commissione che i contatti intercorsi tra il Gerli ed il Faustini ed i due calciatori della Dinamo Colli non possano essere univocamente considerati come tentativo di alterare la gara ottenendo dagli stessi un atteggiamento “morbido” ed uno scarso impegno agonistico. Il tenore testuale degli scambi di messaggi facebook, considerando (ed è circostanza certo non secondaria) il mezzo usato, i precedenti intercorsi tra i soggetti coinvolti, il clima infuocato in cui si stava svolgendo il campionato e le dichiarazioni che arrivavano, tramite i germani Parente, da Colli, può essere interpretato sia in un senso (tentativo di alterazione), che nell’altro (messaggio distensivo) e non pare che l’una interpretazione possa farsi preferire all’altra. In tal senso deve concludersi che non si è raggiunta la piena prova dell’elemento soggettivo che deve sussistere, unitamente a quello oggettivo, nell’illecito consumato. Resta, ciò non di meno, la grave violazione regolamentare messa in atto dai due tesserati che hanno intrattenuto rapporti inopportuni e dal contenuto quantomeno non univoco, nei confronti di calciatori della squadra con cui avrebbero dovuto confrontarsi la domenica successiva. La violazione ascritta va però riqualificata come quella generale prevista dall’articolo 1 comma 1 del CGS e la sanzione irrogata deve collocarsi nel range massimo previsto usualmente per tali violazioni, proprio per l’obiettiva gravità del comportamento. I dirigenti ed allenatori debbono ben sapere che, di fronte ai timori pur legittimi di una gara particolarmente accesa ed un comportamento non regolamentare degli avversari, vi sono mezzi idonei predisposti dall’ordinamento sportivo e da quello statuale, a cui si può accedere con la piena consapevolezza di essere ascoltati e tutelati. Le sanzioni da irrogare vanno quindi fissate come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA di riqualificare l’originaria incolpazione a carico dei tesserati in quella prevista dall’articolo 1 comma 1 del CGS e di limitare l’incolpazione a carico della società nella violazione prevista dall’articolo 4 comma 2 CGS e per l’effetto di irrogare all’allenatore GERLI Fabio la squalifica per anni uno al dirigente FAUSTINI Alessio l’inibizione per anni uno ed alla società ALATRI LA PISEBA la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato di competenza nella prossima stagione sportiva e nell’ammenda di € 2.000,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione da effettuarsi alle parti a cura della segreteria del Comitato Regionale Lazio.
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