COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 264/CDT del 13/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE LISI FEDERICO (TESS. VIVACE GROTTAFERRATA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 8 GARE A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 238 DELL’8.5.2014 (Gara: VIVACE GROTTAFERRATA – ALBERONE del 4.5.2014 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 264/CDT del 13/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE LISI FEDERICO (TESS. VIVACE GROTTAFERRATA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 8 GARE A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 238 DELL’8.5.2014 (Gara: VIVACE GROTTAFERRATA – ALBERONE del 4.5.2014 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo revocando la squalifica per 8 gare a carico del calciatore LISI FEDERICO. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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