COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 273/CDT del 20/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEI SIGG.RI BIANCHI EDOARDO RIGGIO ROBERTO E RUBEO GIANLUCA NONCHE’ DELLA SOCIETÀ A.S.D. CIRCOLO TENNIS EUR AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI1 E 2 DEL C.G.S..
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 273/CDT del 20/06/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEI SIGG.RI BIANCHI
EDOARDO RIGGIO ROBERTO E RUBEO GIANLUCA NONCHE’ DELLA SOCIETÀ A.S.D.
CIRCOLO TENNIS EUR AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI1 E 2 DEL C.G.S..
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota del 29.1.2014, segnalava alla Procura
Federale che la Società CIRCOLO TENNIS EUR, partecipante al Campionato di Calcio a 5 C1,
non ottemperava all’obbligo di tesserare un allenatore di Calcio a 5 abilitato dal Settore Tecnico ed
iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
Rilevava, altresì, che la Società deferita utilizzava le prestazioni del Sig. PAOLO MINICUCCI, il cui
ultimo tesseramento risale alla stag. sport. 2000/2001, sostituito poi dal Sig. GIORGIO ZITO, il cui
ultimo tesseramento risale alla stag. sport. 2011/2012, così come effettivamente risulta da copie
dei referti e di distinte di gare disputate dalla Società CT EUR dal 17.9.2013 al 18.1.2014.
La Procura Federale disponeva l’audizione di entrambi i prevenuti i quali, in tale sede,
ammettevano gli addebiti giustificandosi, il MINICUCCI con l’aver effettuato richiesta di
tesseramento quale tecnico prima dell’inizio della stag. sport. 2013/2014, e lo ZITO, già tesserato
quale dirigente della C.T. EUR , credeva di essere legittimato allo svolgimento di tale attività in
quanto in possesso della qualifica di “allenatore di Calcio a 5”.
Il MINICUCCI, nonostante aver ricevuto, nell’ottobre del 2013, comunicazione dal Comitato
Regionale Lazio con la quale veniva respinta la richiesta di tesseramento avanzata dalla Società
CIRCOLO TENNIS EUR – in quanto non aveva corrisposto le previste quote di iscrizione all’Albo
del Settore Tecnico – continuava ad espletare le funzioni di allenatore, tanto che, a seguito di una
espulsione comminatagli nella gara CT EUR – CAPITOLINA C5 dell’11.1.2014, inviava dal proprio
account, in data 17.1.2014 al C.R. Lazio una e-mail contenenti espressioni lesive della classe
arbitrale e dei designatori.
Alla luce delle considerazioni suesposte, la Procura deferiva a questa Commissione Disciplinare
Territoriale il Sig. BIANCHI EDOARDO per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione
all’art. 38 comma 1 della NOIF, i Sigg.ri RIGGIO ROBERTO e RUBEO GIANLUCA per violazione
dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 38 comma 1 della NOIF e 61 delle NOIF e la
Società A.S.D. CIRCOLO TENNIS EUR ai sensi dell’art. 4 commi1 e 2 del C.G.S..
Alla riunione indetta da questa Commissione Disicplinare Territoriale, era presente il
Rappresentante della Procura Federale, Avv. GIAMMARIA CAMICI e, per i deferiti, l’Avv. MARCO
SCOGNAMILLO.
L’Avv. SCOGNAMILLO, indipendentemente dalla memoria difensiva prodotta e versata in atti,
richiede preliminarmente l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S.
Il Rappresentante della Procura, prestato il consenso, concorda la sanzione a carico della Società
CIRCOLO TENNIS EUR nell’ammenda di € 400, così determinata in quanto la sanzione iniziale
prevista consisteva nell’ ammenda di € 600,00 diminuita di un terzo in applicazione dell’art. 23 del
C.G.S.
Per quanto concerne il Sig. BIANCHI EDOARDO, concorda la sanzione in 2 mesi di inibizione,
così determinata in quanto la sanzione iniziale prevista 3 mesi di inibizione, diminuita in
applicazione dell’art. 23 del C.G.S.
Per i Sigg.ri RIGGIO ROBERTO e RUBEO GIANLUCA, concorda la sanzione in 40 giorni di
inibizione, partendo da una sanzione iniziale di 2 mesi di inibizione, diminuita in applicazione
dell’art. 23 del C.G.S..
Questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene che le richieste di sanzione proposte siano congrue
rispetto agli addebiti
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in titolo e pertanto
conferma l’ammenda di € 400 a carico della Società CIRCOLO TENNIS EUR, di inibizione per
mesi 2 a carico del Presidente BIANCHI EDOARDO e di inibizione per 40 giorni a carico dei
Sigg.ri RIGGIO ROBERTO e RUBEO GIANLUCA.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della
comunicazione. Manda alla segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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