COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 273/CDT del 20/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ALLENATORE IDIN ALESSANDRO (TESS. CLE.MBO.FAL.) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 252 DEL 29.5.2014 (Gara: CLE.MBO.FAL. – GARBATELLA del 28.5.2014 – Play Off Jun Prim)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 273/CDT del 20/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ALLENATORE IDIN ALESSANDRO (TESS. CLE.MBO.FAL.) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 252 DEL 29.5.2014 (Gara: CLE.MBO.FAL. – GARBATELLA del 28.5.2014 – Play Off Jun Prim) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: il tecnico IDIN ALESSANDRO chiede una riduzione della squalifica inflittagli in primo grado, assumendo di aver solamente protestato nei riguardi dell’arbitro, senza alcuna espressione offensiva o minacciosa. Il contenuto degli atti ufficiali, smentisce quanto sostenuto dal ricorrente: l’IDIN , infatti, allontanato per ingiurie all’arbitro, continuava in tale comportamento mentre abbandonava il terreno di gioco, dall’esterno e a fine gara. A fronte di tale atteggiamento, come rappresentato nel referto arbitrale, fonte di prova privilegiata e degna di fede (Art. 35 del C.G.S.), la squalifica deve ritenersi adeguata, per cui, data l’infondatezza delle doglianze della ricorrente, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate, così come anticipato sul C.U. n. 264 del 13.6.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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