COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 273/CDT del 20/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE VERRENGIA RICCARDO (TESS. NUOVO LATINA ISONZO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 1°.12.2014 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 77 DEL 21.5.2014. (Gara: CRETAROSSA NETTUNO – NUOVO LATINA ISONZO del 17.5.2014 – Campionato Jun. Prov. Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 273/CDT del 20/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE VERRENGIA RICCARDO (TESS. NUOVO LATINA ISONZO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 1°.12.2014 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 77 DEL 21.5.2014. (Gara: CRETAROSSA NETTUNO – NUOVO LATINA ISONZO del 17.5.2014 – Campionato Jun. Prov. Latina) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: il calciatore VERRENGIA RICCARDO, tesserato federalmente per la Società NUOVO LATINA ISONZO, ha presentato appello attraverso un legale di sua fiducia, chiedendo una rivisitazione della sanzione inflittagli, ritenuta sproporzionata rispetto agli avvenimenti accaduti. Sostiene il ricorrente, che l’episodio in questione è stato certamente di eccessiva protesta, e che il gesto del pugno è stato effettuato solo per una reazione incontrollata, dettata da un particolare momento di nervosismo. Questa Commissione, ha valutato nel complesso come si è svolta la dinamica dell’episodio, ed anche alla luce di talune considerazioni esposte dal legale in sede di audizione, si è resa conto che in effetti, la sanzione inflitta al calciatore VERRENGIA RICCARDO, appare eccessiva rispetto al comportamento, certamente censurabile, del VERRENGIA. Va quindi riportata la sanzione entro limiti di minore entità. Tutto ciò detto e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo al 30.9.2014 squalifica a carico del calciatore VERRENGIA RICCARDO, così come anticipato sul C.U. n. 264 del 13.6.2014. La tassa reclamo va restituita.
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