COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 18/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO IN PROPRIO DEL DIRIGENTE DELLA POL. COLLEMARINO VERONESE STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2016 SEGUITO GARA COLLEMARINO/FABRIANO CERRETO DEL 3.5.2014 PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 169 del 7.5.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 183 del 18/06/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO IN PROPRIO DEL DIRIGENTE DELLA POL. COLLEMARINO VERONESE STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2016 SEGUITO GARA COLLEMARINO/FABRIANO CERRETO DEL 3.5.2014 PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 169 del 7.5.2014)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al sig. VERONESE Stefano, vicepresidente della Pol. Collemarino, l’inibizione fino al 30 giugno 2016 per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo in proprio il dirigente sanzionato chiedendone l’annullamento ovvero, quantomeno, una congrua riduzione.
A dire del reclamante:
- non sarebbe egli sanzionabile in quanto non tesserato come dirigente nella corrente stagione sportiva e non in distinta di gara;
- l’arbitro non avrebbe potuto riconoscerlo in quanto mai incontrato prima;
- lo stesso ufficiale di gara avrebbe comunque esagerato nel riferire i fatti accaduti.
Alla richiesta audizione, il reclamante, dopo avere contestato il riconoscimento effettuato dall’arbitro e polemizzato con la Commissione, invitato ad un comportamento consono, lasciava l’aula.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato il comportamento ascritto al Veronese Stefano, riconosciuto con assoluta certezza, precisando che lo stesso, a fin gara, lo insultò e lo colpì con un ombrello alla spalla sinistra, provocandogli dolore perdurato per circa quindici/venti minuti; giunto negli spogliatoi, lo stesso dirigente tentò di colpirlo ulteriormente con l’ombrello, arrivandogli con la punta a circa cinquanta centimetri dalla faccia; una volta chiusa la porta, il ridetto dirigente continuò ad insultarlo colpendo ripetutamente la finestra dello spogliatoio con un rastrello; solo dopo l’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri, l’arbitro riuscì a lasciare l’impianto sportivo.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame, siccome infondato, non possa essere accolto.
In punto di fatto risulta provata la responsabilità del dirigente sanzionato in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro.
La particolare gravità della condotta - reiteratamente offensiva, anche con espressioni razziste quali “esci fuori negro”, minacciosa e gravemente violenta - posta in essere nell’occasione dal Veronese Stefano nei confronti dell’ufficiale di gara, non solo non consentono l’invocata riduzione della sanzione, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità della stessa, derivandone un inevitabile inasprimento della sanzione applicata in prime cure al dirigente responsabile.
La Commissione ritiene infatti che le violente aggressioni fisiche al direttore di gara, come quella in esame, vanno valutate con la massima severità, in quanto ledono il bene giuridico protetto dall’Ordinamento sportivo della incolumità fisica dell’arbitro, danneggiano la considerazione che si deve all’intera categoria arbitrale, potendo provocare altresì allarme sociale e disordini in campo.
Destituite di ogni fondamento sono le argomentazioni addotte dal reclamante:
- non risponde al vero che egli non sia dirigente tesserato per la Pol. Collemarino nella corrente stagione sportiva, poiché tale circostanza emerge inequivocabilmente dalla certificazione acquisita dalla Segreteria del Comitato Regionale Marche, nella quale il ridetto Veronese Stefano risulta essere tesserato quale vice presidente della medesima società per la stagione sportiva 2013/2014;
- l’arbitro lo ha riconosciuto con assoluta certezza, nonostante lo stesso non fosse inserito nella lista di gara.
Quanto all’esecuzione della sanzione, deve rilevarsi che il reclamante, al momento dei fatti per cui è procedimento, stava scontando una precedente sanzione - inibizione fino al 31 dicembre 2014 - inflittagli dal Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 57 del 23 gennaio 2013, confermata da questa Commissione con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 128 in data 8 febbraio 2013.
Tenuto conto della gravità dei fatti contestati al reclamante e di tutte le circostanze qui emerse, alla fattispecie in esame deve applicarsi il trattamento sanzionatorio di cui all’art. 19 del Codice di giustizia sportiva, con particolare riferimento a quanto statuito dal sesto comma in ordine alle “condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati - come nel caso che ci occupa - della sfera dilettantistica e giovanile”.
P.Q.M.
la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal sig. VERONESE Stefano ed ordina incamerarsi la relativa tassa
Ridetermina la sanzione infliggendo al sig. VERONESE Stefano l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) e l’inibizione per anni due e mesi sei, da scontarsi a decorrere dall’espiazione di quella precedente in essere, come meglio indicato nella parte motiva, qui, per brevità espositiva, integralmente richiamata.
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