COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 18/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S. LORETO A.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ROBUR/LORETO DEL 22.5.2014 TORNEO VELOX CATEGORIA GIOVANISSIMI (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 66 del 28.5.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 18/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S. LORETO A.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ROBUR/LORETO DEL 22.5.2014 TORNEO VELOX CATEGORIA GIOVANISSIMI (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 66 del 28.5.2014) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore MASSACCESI Andrea, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 13 luglio 2015 per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la C.S. Loreto A.D. chiedendo un’equa riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza nei confronti dell’arbitro, con il quale sarebbe venuto a contatto in maniera del tutto fortuita, ma si sarebbe limitato a protestare, sia pur con espressioni ingiuriose, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti allo stesso ascrivibili. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, a fine gara, il calciatore Massaccesi Andrea gli si pose davanti protestando ed insultandolo e, per fermarlo, gli appoggiò le mani al petto, ma senza alcuna ulteriore intenzione e conseguenza; successivamente rimase al suo fianco, continuando a protestare ed ad insultarlo, accompagnandolo verso gli spogliatoi. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di Consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame sia meritevole di accoglimento. L’esame degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dal calciatore Massaccesi Andrea, riconducendo la stessa nell’ambito di una reiterata, smodata protesta, priva tuttavia di ulteriori e diversi intenti e contenuti, in particolare, di violenza. Ne deriva, anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe, che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla C.S. Loreto A.D., riduce la squalifica del calciatore MASSACCESI Andrea a quattro giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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