COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 18/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO IN PROPRIO DEL SIG. SANTORO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 LUGLIO 2015 APPLICATAGLI DAL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA ROBUR/LORETO DEL 22.5.2014 TORNEO VELOX CATEGORIA GIOVANISSIMI (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 66 del 28.5.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 18/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO IN PROPRIO DEL SIG. SANTORO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 LUGLIO 2015 APPLICATAGLI DAL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA ROBUR/LORETO DEL 22.5.2014 TORNEO VELOX CATEGORIA GIOVANISSIMI (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 66 del 28.5.2014) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al sig. SANTORO Stefano, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra del C.S. Loreto A.D., la sanzione dell’inibizione fino al 30 luglio 2015 per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il dirigente sanzionato chiedendo, anche avanti questa Commissione, la rideterminazione della pena alla luce di quanto effettivamente commesso. Ammetteva il reclamante, scusandosene, di avere nell’occasione insultato l’arbitro, ma negava decisamente di averlo in ogni modo colpito; asseriva di essere rientrato, a fine gara, in campo, dal quale era stato in precedenza allontanato, al solo scopo di impedire che i propri calciatori continuassero a protestare nei confronti dell’arbitro e venissero a contatto con questo, proteggendolo fino agli spogliatoi. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere allontanato, verso la fine della gara de quo, il Santoro Stefano, per proteste nei suoi confronti; lo stesso dirigente però reiterava in tale condotta anche da fuori del campo di gioco; a fine gara, gli si avvicinò, continuando a protestare e ad insultarlo, mettendosi altresì a braccia larghe per fare rientrare i propri calciatori negli spogliatoi; alla fine si girò verso di lui e gli diede due puffetti al volto dicendogli, in modo ironico, “dai non fa niente, bravo lo stesso”. Il medesimo ufficiale di gara ha riferito di non avere subito, per tale gesto, conseguenza alcuna sulla sua persona, escludendovi altresì qualsiasi intento o contenuto di violenza. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro ed il reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. La Commissione ritiene che la condotta del Santoro sia stata reiteratamente offensiva ed irriguardosa nei confronti del direttore di gara, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, come tale censurabile, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. la Commissione accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal dirigente SANTORO Stefano e, per l’effetto, gli riduce l’inibizione al 30 settembre 2014. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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