COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 19.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ‘86 –GIOVANILE CENTALLO 2006 disputata in data 1.4.2014, Campionato Juniores Provinciale Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 19.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ‘86 –GIOVANILE CENTALLO 2006 disputata in data 1.4.2014, Campionato Juniores Provinciale Girone B Con nota inviata a mezzo fax in data 30.5.2014 la Delegazione Provinciale di Cuneo trasmetteva al Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta copia di e.mail pervenuta “per conoscenza” alla delegazione medesima in data 16.4.2014 cui era allegato reclamo della Società RACCO ‘86 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo in riferimento alla gara in oggetto indicata con cui si infliggeva la squalifica fino al 31.12.2014 al giocatore CHOCRI Soufiane e se ne chiedeva la riduzione. Va precisato che il messaggio di posta elettronica che accompagnava il reclamo indicava quale unico destinatario la Delegazione di Cuneo ed il testo indicava a chiare lettere che il reclamo era stato trasmesso in pari data al Comitato Regionale. La nota del 30 maggio precisava, a sua volta, che il Presidente del RACCO ’86 informalmente interpellato, riferiva di aver inviato effettivamente il reclamo al Comitato Regionale “a mezzo posta certificata, all’indirizzo riportato sui comunicati ufficiali”. Considerato che la documentazione proveniva pacificamente da soggetto non legittimato al ricorso, cui il medesimo era pervenuto per conoscenza, che nessun reclamo risultava pervenuto al Comitato Regionale e che nessun elemento documentava un effettivo e tempestivo inoltro del reclamo, la Commissione Disciplinare disponeva l’archiviazione degli atti. Tuttavia, in data 6.6.2014 la società RACCO ’86 inviava alla Commissione Disciplinare un fax del seguente tenore: “ con la presente intendiamo confermare la nostra richiesta che venga preso in considerazione il ricorso presentato in data 16.4.2014…anche se con ritardo dovuto a vostre problematiche di ricezione”. Ora, pur non potendo escludere che la posta certificata della Federazione possa avere o aver avuto problematiche di ricezione, occorre ribadire che la società ricorrente non dimostra in alcun modo né produce alcun documento, diverso dalle proprie dichiarazioni, attestante la trasmissione di e.mail in data 16 aprile. Né, come sopra precisato, la circostanza si può evincere dalla documentazione inviata dalla Delegazione di Cuneo. Il reclamo va, pertanto, considerato come presentato in data 6.6.2014, abbondantemente in ritardo rispetto al termine massimo di 7 giorni dalla pubblicazione del C.U. e, per l’effetto, va dichiarato inammissibile Per questi motivi la Commissione Disciplinare, dichiara INAMMISSIBILE il reclamo della società RACCO ‘86. Dichiara la medesima Società tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata
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