COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 19.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 16/4/2014 (prot.n.5969/504/pf2013-2014/SS/mg) nei confronti di: 1) sig. Stanco Benito Presidente della società ASD Sporting Daunia per rispondere della violazione dell’art.1 c.1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art.40 comma 1 lett. Db del Regolamento del Settore Tecnico (secondo cui: “…..in caso di ……rinuncia dello stesso (allenatore) la società deve conferire la responsabilità tecnica (della prima squadra) ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra); ed all’art.44 comma 1 Regolamento LND (è fatto obbligo alle società partecipanti ……..ai campionati di Eccellenza, di Promozione, di Prima e Seconda categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L’allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) per non aver provveduto alla sostituzione dell’allenatore dimissionario con altro allenatore abilitato alla conduzione della prima squadra partecipante al campionato di Prima Categoria Regione Puglia. 2) -la Società ASD Sporting Daunia per rispondere della violazione dell’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente;
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