COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 19.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 16/4/2014 (prot.n.5969/504/pf2013-2014/SS/mg) nei confronti di: 1) sig. Stanco Benito Presidente della società ASD Sporting Daunia per rispondere della violazione dell’art.1 c.1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art.40 comma 1 lett. Db del Regolamento del Settore Tecnico (secondo cui: “…..in caso di ……rinuncia dello stesso (allenatore) la società deve conferire la responsabilità tecnica (della prima squadra) ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra); ed all’art.44 comma 1 Regolamento LND (è fatto obbligo alle società partecipanti ……..ai campionati di Eccellenza, di Promozione, di Prima e Seconda categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L’allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) per non aver provveduto alla sostituzione dell’allenatore dimissionario con altro allenatore abilitato alla conduzione della prima squadra partecipante al campionato di Prima Categoria Regione Puglia. 2) -la Società ASD Sporting Daunia per rispondere della violazione dell’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente;

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 19.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 16/4/2014 (prot.n.5969/504/pf2013-2014/SS/mg) nei confronti di: 1) sig. Stanco Benito Presidente della società ASD Sporting Daunia per rispondere della violazione dell’art.1 c.1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art.40 comma 1 lett. Db del Regolamento del Settore Tecnico (secondo cui: “…..in caso di ……rinuncia dello stesso (allenatore) la società deve conferire la responsabilità tecnica (della prima squadra) ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra); ed all’art.44 comma 1 Regolamento LND (è fatto obbligo alle società partecipanti ……..ai campionati di Eccellenza, di Promozione, di Prima e Seconda categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L’allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) per non aver provveduto alla sostituzione dell’allenatore dimissionario con altro allenatore abilitato alla conduzione della prima squadra partecipante al campionato di Prima Categoria Regione Puglia. 2) -la Società ASD Sporting Daunia per rispondere della violazione dell’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente; Con racc. a.r. del 12/5/2014, la Commissione Disciplinare Territoriale, disponeva la convocazione dei deferiti succitati per l’udienza del 9/6/2014 alla quale comparivano: -l’avv. Nicola Monaco per la procura Federale; -il sig. Stanco Giuseppe in proprio e quale Presidente della soc. ASD Sporting Daunia assistito dall’avv. Antonio Vigiano. Richiesta e concessa una breve sospensione del procedimento, prima che iniziasse la fase dibattimentale, le parti innanzi indicate dichiaravano di aver raggiunto un’intesa per cui chiedevano che la Commissione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23 C.G.S. applicasse, con ordinanza non impugnabile, le seguenti sanzioni: -per il sig. Stanco Benito la inibizione di giorni 40; -per l’ASD Sporting Daunia l’ammenda di €300,00. La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia: -ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e ritenute congrue le sanzioni d’intesa fra loro indicate; -visto ed applicato l’art.23 n.2 C.G.S. DISPONE 1) l’applicazione delle seguenti sanzioni: -per il sig. Stanco Benito la inibizione per la durata di giorni 40; - per l’ASD Sporting Daunia, l’ammenda di €300,00; 2) dichiara altresì chiuso il procedimento nei confronti dei deferiti.
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