COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 568 del 17.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 257/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Inter Club Villasmundo (740724) Sig. Valenti Rosario (Presidente all’epoca dei fatti) N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 568 del 17.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 257/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Inter Club Villasmundo (740724) Sig. Valenti Rosario (Presidente all’epoca dei fatti) N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 04/02/2014 prot. 11.837 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma la società ha inviato memorie difensive allegando la sola certificazione medica relativa al calciatore Abramo Andrea. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei rimanenti calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale: dispone di non proceder nei confronti del calciatore Abramo Andrea; considerato che la ASD Inter Club Villasmundo è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 61 CDT 5 del 10/09/2013, applica: l’ammenda di € 240,00 alla società ASD Inter Club Villasmundo (740724); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Valenti Rosario; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cacciaguerra Marco, Greco Giancarlo, Mandurino Gabriele, Trigilio Luigi, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it