• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 575 del 24.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 264/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società ASD Campanarazzu (914723)
Sig.ra Bacelliere Macarro Anna Maria (Presidente all’epoca dei fatti)
N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 3^ categoria 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche
finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto
18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 575 del 24.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 264/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società ASD Campanarazzu (914723)
Sig.ra Bacelliere Macarro Anna Maria (Presidente all’epoca dei fatti)
N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 3^ categoria 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche
finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto
18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 04/02/2014 prot. 11.844 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della
F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di
tutela medico sportiva.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie
difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti
deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità
sportiva dei calciatori prima evidenziati. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi
statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Campanarazzu è già
stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 111 CDT 9
del 08/10/2013, applica:
l’ammenda di € 300,00 alla società ASD Campanarazzu (914723);
l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore
all’epoca dei fatti contestati Sig.ra Bacelliere Macarro Anna Maria;
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta
certificazione medica a carico dei Cali Emanuele, Cavallaro Natale, Corsetti Giuseppe,
Riccardi Antonino, Siciliano Giovanni, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate
saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in
osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 575 del 24.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 264/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società ASD Campanarazzu (914723)
Sig.ra Bacelliere Macarro Anna Maria (Presidente all’epoca dei fatti)
N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 3^ categoria 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche
finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto
18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"