COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 575 del 24.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 215/A Sig. Rosario Pianges (Sporting Arenella Palermo) – Appello personale avverso inibizione fino al 31/12/2014 – gara finale campionato Giovanissimi Provinciali PA del 31/05/2014 Iccarense/Sporting Arenella – C.U. n° 59 dell’11/06/2014 della Delegazione Provinciale di Palermo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 575 del 24.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 215/A Sig. Rosario Pianges (Sporting Arenella Palermo) - Appello personale avverso inibizione fino al 31/12/2014 – gara finale campionato Giovanissimi Provinciali PA del 31/05/2014 Iccarense/Sporting Arenella - C.U. n° 59 dell’11/06/2014 della Delegazione Provinciale di Palermo. Con il proposto appello il sig. Rosario Pianges chiede l’annullamento della sanzione della inibizione che gli è stata inflitta per un episodio di intemperanza occorso al termine della gara di finale del campionato giovanissimi provinciale Sporting Arenella/Iccarense (con inizio alle ore 16.00 del 31/05/2014), evidenziando che si è certamente trattato di un errore di persona, non essendo nell’occasione egli presente, né tra il pubblico, né a fine gara. A conferma di quanto affermato il sig. Pianges allega all’appello documenti comprovanti che il giorno 31/05/2014 dalle ore 16,00 si trovava a bordo della nave Costa Favolosa in partenza dal porto di Palermo, per partecipare alla crociera denominata “Le città del sole”. All’udienza dibattimentale il sig. Rosario Pianges ha riproposto gli argomenti già espressi in atto di appello. La Commissione Disciplinare Territoriale, letti gli atti e sentito il direttore di gara, osserva che l’appello è fondato e deve trovare accoglimento. Non v’è dubbio infatti, come si rileva dalla documentazione prodotta dall’appellante, che egli non avrebbe potuto trovarsi alle ore 17,24 (orario di fine gara) al campo sportivo teatro della finale in questione, essendo già da molto tempo prima imbarcato sulla nave Costa Favolosa, partita alle ore 16,00 per la citata crociera. Inoltre in sede dibattimentale il direttore di gara ha prodotto riproduzione fotografica, allegata agli atti, dalla quale non è dato riconoscere nel Sig. Rosario Pianges la persona che si è resa responsabile dei fatti oggetto del procedimento. Ne consegue che il preteso riconoscimento del sig. Pianges, che, va precisato, non risulta iscritto in distinta, non può essere preso in valida considerazione ai fini dell’irrogazione della sanzione, che va perciò annullata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto appello annulla la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Palermo come sopra riportata. Dispone altresì la trasmissione degli atti al Settore Arbitrale, per quanto di competenza in relazione al preteso riconoscimento effettuato dall’arbitro e da uno dei suoi assistenti. Dispone infine la restituzione della tassa reclamo versata al C.R.S. nella misura di € 31,00=
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