COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 575 del 24.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 265/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ACD Custonaci (921779) Sig. Morici Paolo (Presidente all’epoca dei fatti) N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 575 del 24.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 265/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ACD Custonaci (921779) Sig. Morici Paolo (Presidente all’epoca dei fatti) N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 10/02/2014 prot. 11.868 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno trasmesso le certificazioni mediche attestanti l’idoneità sportiva dei calciatori deferiti (documenti in atti). P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società ACD Custonaci (921779), del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Morici Paolo nonché di tutti i calciatori deferiti e tesserati per la società’ in argomento all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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