COMITATO REGIONALE SICILIA COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 568 del 17.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 214/A A.S.D. FORTITUDO CAMARO (ME) appello avverso squalifica fino al 6 aprile 2019 calciatore sig. Francesco Venuti – Gara III Cat. Fortitudo Camaro/Stella San Leone 2013 del 06/04/2014 – C.U. n° 58 del 11/04/2014 della Delegazione Provinciale di Messina
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 568 del 17.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 214/A
A.S.D. FORTITUDO CAMARO (ME) appello avverso squalifica fino al 6 aprile 2019
calciatore sig. Francesco Venuti - Gara III Cat. Fortitudo Camaro/Stella San Leone 2013
del 06/04/2014 - C.U. n° 58 del 11/04/2014 della Delegazione Provinciale di Messina
Con il proposto appello la società Fortitudo Camaro contesta la decisione impugnata,
chiedendone la revoca o, in subordine, una riduzione in termini più equi. Contestualmente
chiede che venga disposta l’audizione del calciatore squalificato in contraddittorio con il
direttore di gara e chiede che vengano assunti dei testi al fine di dimostrare la non
veridicità di quanto riportato in referto. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo in questione è inammissibile sotto due profili.
Innanzitutto lo stesso risulta essere stato proposto oltre i termini di cui all’art. 46 comma 4
del C.G.S il quale stabilisce in maniera tassativa che i ricorsi di secondo grado devono
essere proposti alla Commissione disciplinare entro il settimo giorno successivo alla
pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si
intende impugnare. Ragion per cui il reclamo in questione doveva essere proposto entro e non oltre il 18 aprile 2014 atteso che il provvedimento impugnato è stato pubblicato sul C.U. n. 58 dell’11 aprile 2014. A parte quanto sopra il reclamo in questione sarebbe inammissibile poichè lo stesso non risulta essere stato sottoscritto.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 568 del 17.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 214/A A.S.D. FORTITUDO CAMARO (ME) appello avverso squalifica fino al 6 aprile 2019 calciatore sig. Francesco Venuti – Gara III Cat. Fortitudo Camaro/Stella San Leone 2013 del 06/04/2014 – C.U. n° 58 del 11/04/2014 della Delegazione Provinciale di Messina"