COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 13.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. PANICALE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PASSIGNANO – PANICALE DISPUTATA A MAGIONE IL 18.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 152 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATO 22.05.2014 E PUBBLICATO IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA DI €.1.800,00 ALLA SUDDETTA SOCIETA’, L’INIBIZIONE FINO AL 30/09/2014 AL DIRIGENTE RICCI GIANLUCA, LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2014 AL CALCIATORE MARCHESINI SIMONE, LA SQUALIFICA FINO AL 30/06/2015 AL CALCIATORE NIZI ANDREA, LA SQUALIFICA PER OTTO GARE AL CALCIATORE LIA ANDREA, LA SQUALIFICA FINO AL 28/02/2015 AL CALCIATORE PIOMBAROLI MARCO, LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE AL CALCIATORE SCACCIATELLA ALESSIO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 13.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. PANICALE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PASSIGNANO – PANICALE DISPUTATA A MAGIONE IL 18.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 152 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATO 22.05.2014 E PUBBLICATO IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA DI €.1.800,00 ALLA SUDDETTA SOCIETA’, L’INIBIZIONE FINO AL 30/09/2014 AL DIRIGENTE RICCI GIANLUCA, LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2014 AL CALCIATORE MARCHESINI SIMONE, LA SQUALIFICA FINO AL 30/06/2015 AL CALCIATORE NIZI ANDREA, LA SQUALIFICA PER OTTO GARE AL CALCIATORE LIA ANDREA, LA SQUALIFICA FINO AL 28/02/2015 AL CALCIATORE PIOMBAROLI MARCO, LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE AL CALCIATORE SCACCIATELLA ALESSIO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.06.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società Panicale, chiedendo le riduzioni delle violazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Direttore di gara e gli assistenti hanno integralmente confermato a questa Commissione quanto dai medesimi descritti nei rispettivi referti circa il comportamento del pubblico nonché del calciatore del Panicale e dei Dirigenti. Costoro hanno peraltro sentito quanto prospettato dalla Società reclamante. Una volta accertati che i fatti si sono effettivamente verificati come descritti nel referto, la Commissione ritiene tuttavia meritevoli di riduzione alcune delle sanzioni inflitte dal G.S., in quanto più congrue rispetto agli episodi constatati, in particolare: - riduce ad Euro 1.300,00 l’ammenda a carico della Società reclamante; - riduce fino al 31/12/2014 la squalifica nei confronti del calciatore Piombaroli Marco; - riduce a 4 giornate, la squalifica nei confronti di Sciattella Alessio; - riduce fino al 30/03/2015 la squalifica nei confronti di Nizi Andrea; - riduce a 6 giornate la squalifica nei confronti di Lia Andrea; conferma nel resto l’impugnata decisione del Giudice Sportivo. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, proposto dalla Società Panicale, riduce i seguenti provvedimenti disciplinari: - riduce ad Euro 1.300,00 l’ammenda a carico della Società reclamante; - riduce fino al 31/12/2014 la squalifica nei confronti del calciatore Piombaroli Marco; - riduce a 4 giornate, la squalifica nei confronti di Sciattella Alessio; - riduce fino al 30/03/2015 la squalifica nei confronti di Nizi Andrea; - riduce a 6 giornate la squalifica nei confronti di Lia Andrea; conferma nel resto l’impugnata decisione del Giudice Sportivo. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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