COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 13.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIS FOLIGNO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA FULGINIUM ASD – VIS FOLIGNO DISPUTATA AD ASSISI IL 17.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 152 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATO 22.05.2014 E PUBBLICATO IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE DUE AMMENDE RISPETTIVAMENTE DI €.200,00 E € 120,00 ALLA SUDDETTA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 13.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIS FOLIGNO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA FULGINIUM ASD – VIS FOLIGNO DISPUTATA AD ASSISI IL 17.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 152 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATO 22.05.2014 E PUBBLICATO IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE DUE AMMENDE RISPETTIVAMENTE DI €.200,00 E € 120,00 ALLA SUDDETTA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.06.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società Vis Foligno, chiedendo la riduzione delle violazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE L’audizione del Commissario di campo da parte della C.D. ha permesso di ricostruire quanto accaduto all’inizio della partita e più precisamente all’ingresso dei sostenitori della Vis Foligno all’interno dell’impianto di gioco dove facevano esplodere dei potenti petardi. Stessa cosa veniva ripetuta, dai medesimi tifosi, in occasione del pareggio della propria squadra. In merito poi alle frasi offensive rivolte all’indirizzo dell’assistente dell’Arbitro il Commissario ha confermato le frasi già riportate nonché l’ingresso a fine partita di c.a 15 sostenitori sempre della Vis Foligno all’interno del recinto di gioco senza autorizzazione. Tutto ciò premessa la sanzione inflitta dal G.S. appaiono eque e ben commisurate. P.Q.M. Si respinge il reclamo della Società Vis Foligno, confermando le ammende inflitte dal G.S. alla stessa Società. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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