COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 162 del 26.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.P.D. CALZOLARO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CALZOLARO – MONTE ACUTO DISPUTATA A CALZOLARO IL 11.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 150 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATO 15.05.2014 E PUBBLICATO IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI EURO 800,00

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 162 del 26.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.P.D. CALZOLARO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CALZOLARO – MONTE ACUTO DISPUTATA A CALZOLARO IL 11.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 150 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATO 15.05.2014 E PUBBLICATO IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI EURO 800,00 HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.06.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società S.P.D. CALZOLARO, chiedendo la riduzione della sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’audizione del Commissario di campo e della Società reclamante, nonché dagli atti ufficiali di gara, è emerso che a fine gara due sostenitori del Calzolaro hanno fatto ingresso nel recinto antistante gli spogliatoi; il fatto è stato prontamente arginato dalla Società ospitante e ciò ha consentito di evitare qualsiasi ulteriore conseguenza. Successivamente gli stessi ed altri sostenitori del Calzolaro hanno pronunciato, dall’esterno del recinto, frasi blasfeme ed offese a sfondo razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Il fatto è sicuramente deprecabile e va adeguatamente sanzionato, anche tenuto conto della recidiva della Società; tuttavia, rilevato che la Società si è adoperata affinché l’episodio non avesse ulteriori conseguenze, l’ammenda inflitta dal G.S. può essere contenuta in Euro 700,00. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce l’ammenda inflitta dal G.S. ad Euro 700,00. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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