COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 141 del 30.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sig. RADOSCIC Bodgam, OROIANU Laurentiu, SHESHI Noel, Calciatori della società A.S. S.GOTTARDO, del sig. FORTUNATO Claudio Dirigente della società A.S. S.GOTTARDO e della società A.S. S.GOTTARDO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 141 del 30.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sig. RADOSCIC Bodgam, OROIANU Laurentiu, SHESHI Noel, Calciatori della società A.S. S.GOTTARDO, del sig. FORTUNATO Claudio Dirigente della società A.S. S.GOTTARDO e della società A.S. S.GOTTARDO. Il deferimento: con raccomandata dd 31.03.2014, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sig. RADOSCIC Bodgam, OROIANU Laurentiu, SHESHI Noel, FORTUNATO Claudio e la società A.S. S.GOTTARDO per rispondere rispettivamente: - Il primo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella stagione sportiva 2013/2014 n. 7 gare nelle file della società A.S. S.GOTTARDO valevoli per il Campionato Allievi- Girone “B” senza averne titolo perché in detto periodo non risultava tesserato per detta società; - Il secondo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella stagione sportiva 2013/2014 n. 11 gare nelle file della società A.S. S.GOTTARDO valevoli per il Campionato Allievi- Girone “B” senza averne titolo perché in detto periodo non risultava tesserato per detta società; - Il terzo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella stagione sportiva 2013/2014 n. 9 gare nelle file della società A.S. S.GOTTARDO valevoli per il Campionato Allievi- Girone “B” senza averne titolo perché in detto periodo non risultava tesserato per detta società; - Il quarto della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2013/2014 le distinte di 11 (meglio indicate in atti), in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i Calciatori non ne avessero titolo; - La società A.S. S.GOTTARDO, della violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S.. Il dibattimento. Dopo aver convocato i deferiti per la riunione dell’26.06.2014, avanti alla CDT FVG comparivano i sigg.ri FORTUNATO Claudio e Contarino Gaetano, quest’ultimo in qualità di Presidente della A.S.D. SAN GOTTARDO. La Procura Federale è stata rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota, il quale ha formulato le seguenti richieste: - al sig. FORTUNATO Claudio mesi 6 di inibizione - l’A.S. S.GOTTARDO euro 600 di ammenda Preliminarmente, la CDT, preso atto che la notifica ai tre Calciatori non si è perfezionata, ne stralcia la posizione e, atteso che i tre calciatori sono minorenni, ritenuto necessario che la Procura Federale provveda alla notifica dello stesso deferimento agli stessi in persona dei genitori esercenti la potestà, rimette alla Procura Federale gli atti di questo fascicolo, per il più da praticarsi. Le conclusioni Le parti presenti hanno concordato ex art. 23 C.G.S. il patteggiamento come segue: quanto al sig. FORTUNATO Claudio in mesi 4 di inibizione (pena base mesi 6 ridotta di un terzo); quanto l’A.S. S.GOTTARDO euro 400 di ammenda (sanzione base euro 600 ridotta di un terzo). La motivazione. Effettivamente dalla istruttoria presentata dalla Procura Federale, peraltro correttamente confermato dai deferiti, è emerso che i calciatori sono stati impiegati dalla A.S. S.GOTTARDO in posizione irregolare rispetto alle gare svolte e sottoposte ad accertamento, e che il dirigente accompagnatore con la sottoscrizione delle liste di gara dichiarava che i giocatori sopramenzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, e ciò rappresenta una lesione dei doveri di LEALTA’, CORRETTEZZA E PROIBITA’. La violazione del Dirigente FORTUNATO, è provata; la responsabilità oggettiva della Società ne è conseguenza. L’organo giudicante ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione patteggiata. P.Q.M. La CDT-FVG dispone con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti, l’applicazione delle concordate sanzioni come segue: - al sig. FORTUNATO Claudio mesi 4 di inibizione; - A.S. S.GOTTARDO euro 400 di ammenda; Ai sensi dell’art. 35/4.1 C.G.S., la CDT manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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