COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 141 del 30.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. SCHIAVO Claudio, Direttore Sportivo della società A.S.D. TORRE e della società A.S.D. TORRE.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 141 del 30.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. SCHIAVO Claudio, Direttore Sportivo della società A.S.D. TORRE e della società A.S.D. TORRE. Il deferimento: con raccomandata dd 15.04.2014, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. SCHIAVO Claudio e la società A.S.D. TORRE per rispondere rispettivamente: - Il primo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver, al termine della gara del campionato di “Promozione” Calcio Prata- Torre del 20.10.2013, scagliato con gesto violento in direzione dell’Arbitro un accendino senza tuttavia riuscire a nell’intento di colpirlo; - La società A.S.D. TORRE, della violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Direttore Sportivo. Il dibattimento. Convocati i deferiti, alla riunione dell’26.06.2014, avanti alla CDT FVG, comparivano i sigg.ri SCHIAVO Claudio e Piccinin Alvaro, quest’ultimo in qualità di Presidente della A.S.D. TORRE. Il sig. SCHIAVO ha ribadito di essersi trovato a due metri dall’arbitro e che, se avesse voluto, l’avrebbe colpito. Si è detto dispiaciuto che l’accendino, scagliato per terra, sia rimbalzato in campo. Ha confermato di non aver avuto alcuna volontà lesiva. Le conclusioni La Procura Federale è stata rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota, il quale ha formulato le seguenti richieste: - al sig. SCHIAVO Claudio mesi 2 di inbizione - l’A.S.D. TORRE euro 300 di ammenda Le parti presenti hanno concordato ex art. 23 C.G.S. il patteggiamento come segue: quanto al sig. SCHIAVO Claudio in giorni 40 di inibizione (pena base mesi 2 ridotta di un terzo); quanto l’A.S.D. TORRE euro 200 di ammenda (sanzione base euro 300 ridotta di un terzo). La motivazione. Effettivamente dalla istruttoria presentata dalla Procura Federale è emerso che il gesto di stizza è stato commesso dal Direttore Sportivo; numerose e concordi sono le prove acquisite. Tale gesto rappresenta una lesione dei doveri di LEALTA’, CORRETTEZZA E PROIBITA’ che devono sempre essere presenti sia dentro che fuori il rettangolo di gioco. La violazione addebitata al Direttore Sportivo SCHIAVO, è provata; la responsabilità oggettiva della Società ne è conseguenza. L’organo giudicante ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione patteggiata. P.Q.M. La CDT-FVG dispone con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti, l’applicazione delle concordate sanzioni come segue: - al sig. SCHIAVO Claudio giorni 40 di inibizione; - A.S.D. TORRE euro 200 di ammenda; Ai sensi dell’art. 35/4.1 C.G.S., la CDT manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma
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