COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 7/CDT del 03/07/2014 per il 30.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DISCIPLINARE DEI SIGG.RI LEONARDO DA MASSA E PIERO IACOPUCCI PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S. E DELLA SSD VILLA AURELIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 7/CDT del 03/07/2014 per il 30.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DISCIPLINARE DEI SIGG.RI
LEONARDO DA MASSA E PIERO IACOPUCCI PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3
DEL C.G.S. E DELLA SSD VILLA AURELIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, trasmetteva in data 29.11.2013 alla Procura Federale,
per gli adempimenti di competenza, gli atti relativi alla gara del campionato di Calcio a 5 Serie C2
VILLA AURELIA - AURELIO 2004 del 2.11.2013, unitamente ad un esposto del calciatore
EDUARDO CESARIA, tesserato per la Società VILLA AURELIA, in cui quest’ultimo riferiva di
essere stato vittima di insulti razzisti da parte del portiere della squadra avversaria.
La Procura, preliminarmente, considerava che con separato provvedimento veniva disposta
l’archiviazione del procedimento sorto in virtù di tale esposto, circa l’identità dell’autore del gesto.
Dalla relazione conclusiva, redatta in esito all’attività istruttoria, emergeva che il CESARIA, in sede
di audizione, indicava i calciatori GILLES FRANCIONI, MATTEO GRAZIANI e PIERO
IACOPUCCI, nonché i dirigenti MAURIZIO RICCIARDI e LEONARDO DA MASSA, come coloro i
quali che avendo assistito ai fatti lamentati, avrebbero potuto riferire in merito a quanto accaduto. In considerazione di ciò, il collaboratore delegato, procedeva alla convocazione dei predetti
tesserati, a mezzo fax, presso le Società di appartenenza VILLA AURELIA.
Il Sig. DA MASSA LEONARDO ed il Sig. IACOPUCCI PIERO, ritualmente convocati più volte, non
si sono presentati, contravvenendo in tal modo al dispositivo di cui all’art.1 comma 3 del C.G.S.
che obbliga i tesserati a presentarsi dinanzi agli Organi Federali.
Alla luce di quanto sopra, la Procura Federale ha inteso deferire a questa Commissione
Disciplinare Territoriale il Sig. LEONARDO DA MASSA, Dirigente della Società VALLE AURELIA, il
Sig. PIERO IACOPUCCI, calciatore della stessa Società, per le violazioni loro ascritte ed indicate
in titolo e la Società VILLA AURELIA dell’art. 4 comma 2 del C.G.S.
Alla riunione, indetta da questa Commissione è presente il Rappresentante della Procura
Federale, Avv. LUCA SANZI.
Per i deferiti nessuno è presente né sono pervenute memorie difensive.
Il Rappresentante della Procura conclude con l’affermazione di responsabilità dei deferiti,
chiedendo per il Sig. LEONARDO DA MASSA l’inibizione per mesi 2, per il calciatore IACOPUCCI
PIERO la squalifica per 4 giornate e per la Società VILLA AURELIA l’ammenda di € 200.
Questa Commissione, dopo aver valutato i comportamenti dei sopraelencati tesserati, contrari alle
norme regolamentari all’uopo stabilite, concorda con le sanzioni proposte dalla Procura Federale.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe, comminando al
Sig. LEONARDO DA MASSA l’inibizione per mesi 2, al calciatore IACOPUCCI PIERO la squalifica
per 4 giornate e alla Società VILLA AURELIA l’ammenda di €200.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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