• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 7/CDT del 03/07/2014 per il 30.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC DEL SIG. DI LUZIO DANIELE
PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 1 DEL C.G.S. IN
RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E 39 COMMA 1
DELLE NOIF, DEI SIGG.RI PERILLO ALESSANDRO E SOAVE PAOLO PER LA VIOLAZIONE
DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA
1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E 61 COMMA 5 DELLE NOIF, E DELLA A.S.D. VIS
CERVARO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., NONCHÉ EX ART. 46 COMMA 6
DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 7/CDT del 03/07/2014 per il 30.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC DEL SIG. DI LUZIO DANIELE
PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 1 DEL C.G.S. IN
RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E 39 COMMA 1
DELLE NOIF, DEI SIGG.RI PERILLO ALESSANDRO E SOAVE PAOLO PER LA VIOLAZIONE
DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA
1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E 61 COMMA 5 DELLE NOIF, E DELLA A.S.D. VIS
CERVARO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., NONCHÉ EX ART. 46 COMMA 6
DEL C.G.S.
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con lettera dell 7.2.2014 – prot. MZ/cg/82, informava la
Procura Federale che la società A.S.D. VIS CERVARO, partecipante al Campionato di terza
Categoria di Frosinone, nelle 14 gare disputate dalla predetta Società aveva utilizzato molti
nominativi di soggetti non tesserati alla data di disputa delle gare indicando, in ciascuna distinta,
delle matricole federali non appartenenti ai calciatori ivi riportati o in alcuni casi inesistenti.
La Procura Federale, esaminate le distinte relative alle gare disputate dalla Società VIS
CERVARO, a tutto il 6.2.2014, rilevava che, effettivamente, nelle 14 gare in argomento,
partecipavano soggetti non tesserati, indicando matricole federali non appartenenti ai calciatori
utilizzati.
In sede di audizione, il Presidente della Società incolpata il Sig. DI LUZIO DANIELE, ammetteva
l’addebito, imputando l’accaduto ad “un collaboratore che non ha espletato le dovute pratiche per
tesserare gli stessi”.
Nella fattispecie la Procura ha ravvisato responsabilità da parte del presente DI LUZIO per aver
omesso di esercitare una doverosa azione di controllo sull’operato della propria Società, del Sig.
PERILLO ALESSANDRO (per 7 gare), tesserato quale allenatore della Società, del Dirigente
SOAVE PAOLO (per 7 gare) per aver entrambi sottoscritto la regolare partecipazione alle gare dei
tesserati, non in posizione regolamentare.
Alla luce di quanto sopra, i predetti vengono deferiti per le violazioni loro ascritte a questa
Commissione Disciplinare, unitamente alla Società VIS CERVARO a titolo di responsabilità diretta
ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per quanto addebitato al proprio
Presidente ed ai propri Dirigenti, nonché ex art. 46 comma 6 del C.G.S. per aver beneficiato nelle
gare in argomento delle prestazioni di calciatori non aventi titolo a prendervi parte. Alla riunione indetta dal questa Commissione, è presente per la Procura Federale, l’Avv. LUCA
SANZI.
Per i deferiti nessuno è comparso né sono pervenute memorie difensive.
Il Rappresentante della Procura Federale conclude affermando la responsabilità dei soggetti
deferiti, chiedendo per il Presidente DI LUZIO DANIELE l’inibizione per mesi 6, per l’allenatore
PERILLO ALESSANDRO la squalifica per 6 gare, per il Dirigente SOAVE PAOLO l’inibizione per
mesi 6 e per la società VIS CERVARO 15 punti di penalizzazione.
Questa Commissione, dopo aver valutato i comportamenti dei sopraelencati tesserati, contrari alle
norme regolamentari all’uopo stabilite, concorda con le sanzioni proposte dalla Procura Federale.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe, comminando al
Presidente DI LUZIO DANIELE l’inibizione per 6 mesi, all’allenatore PERILLO ALESSANDRO la
squalifica per 6 gare, al Dirigente SOAVE PAOLO l’inibizione per 6 mesi e alla Società VIS
CERVARO 15 punti di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC DEL SIG. DI LUZIO DANIELE
PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 1 DEL C.G.S. IN
RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E 39 COMMA 1
DELLE NOIF, DEI SIGG.RI PERILLO ALESSANDRO E SOAVE PAOLO PER LA VIOLAZIONE
DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA
1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E 61 COMMA 5 DELLE NOIF, E DELLA A.S.D. VIS
CERVARO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., NONCHÉ EX ART. 46 COMMA 6
DEL C.G.S."