COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 26/06/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 3.04.2014 (n. 5579/604 – n. 5577/601) a carico di CAVALLERI Giacomo, all’epoca dei fatti Presidente della US CALCIO COLOGNESE per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’Art. 94 ter comma 11 delle NOIF ed all’Art. 8 comma 9 CGS, per non aver ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici con provvedimenti del 19.9.2012 confermato dalla Commissione Vertenze Economiche nella riunione del 30.11.2012, con la quale era stata condannata a corrispondere la somma di Euro 7.500,00 al calciatore Alberto Bendoricchio e la somma di Euro 7.500,00 al calciatore Gianfranco CARMELI; US CALCIO COLOGNESE per violazione dell’art. 4 comma 1 per responsabilità diretta in relazione alla condotta sopra ascritta al proprio presidente.La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, preso atto che nessuno dei deferiti è comparso, nonostante sia stato regolarmente convocato per la riunione del 19.6.2014, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni in ordine alle violazioni contestate nell’atto di deferimento: per CAVALLERI Giacomo, sei mesi di inibizione da scontarsi nel caso in cui si tesseri nuovamente per la FIGC; per la US CALCIO COLOGNESE, Euro 7.000,00 di ammenda e due punti di penalizzazione

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 26/06/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 3.04.2014 (n. 5579/604 – n. 5577/601) a carico di CAVALLERI Giacomo, all'epoca dei fatti Presidente della US CALCIO COLOGNESE per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'Art. 94 ter comma 11 delle NOIF ed all'Art. 8 comma 9 CGS, per non aver ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici con provvedimenti del 19.9.2012 confermato dalla Commissione Vertenze Economiche nella riunione del 30.11.2012, con la quale era stata condannata a corrispondere la somma di Euro 7.500,00 al calciatore Alberto Bendoricchio e la somma di Euro 7.500,00 al calciatore Gianfranco CARMELI; US CALCIO COLOGNESE per violazione dell'art. 4 comma 1 per responsabilità diretta in relazione alla condotta sopra ascritta al proprio presidente.La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, preso atto che nessuno dei deferiti è comparso, nonostante sia stato regolarmente convocato per la riunione del 19.6.2014, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni in ordine alle violazioni contestate nell'atto di deferimento: per CAVALLERI Giacomo, sei mesi di inibizione da scontarsi nel caso in cui si tesseri nuovamente per la FIGC; per la US CALCIO COLOGNESE, Euro 7.000,00 di ammenda e due punti di penalizzazione osserva il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti dalla quale emerge chiaramente che i deferiti non hanno ottemperato alle decisioni assunte dalla Commissione delle Vertenze Economiche in violazione del disposto dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'Art. 94 ter comma 11 delle NOIF ed all'Art. 8 comma 9 CGS, nonché dell'Art. 4 comma 2 CGS. A fronte di tale comportamento, si ritiene equo applicare le sanzioni già adottate dal Questa Commissione in casi analoghi.La Commissione Disciplinare Territoriale PQM commina a CAVALLERI Giacomo, due mesi di inibizione da scontarsi nel caso in cui si tesseri nuovamente per la FIGC; alla US CALCIO COLOGNESE, Euro 450,00 di ammenda e due punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato 2014/2015 della prima squadra.
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