COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 26/06/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 28.05.2014 a carico di BARIZZA Marco, Presidente della ACD SANT’ANGELO 1907 Srl per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’Art. 8 comma 15 CGS, in relazione all’Art. 94 ter comma 11 delle NOIF, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici con provvedimento del 21.11.2013 confermato dalla Commissione Vertenze Economiche , con la quale era stata condannata a corrispondere la somma di Euro 3.750,00 al calciatore DRAGONI Samuele; ACD SANT’ANGELO 1907 Srl per violazione dell’art. 4 comma 1 per responsabilità diretta in relazione alla condotta sopra ascritta al proprio presidente. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, preso atto che nessuno dei deferiti è comparso, nonostante sia stato regolarmente convocato per la riunione del 19.6.2014, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni in ordine alle violazioni contestate nell’atto di deferimento: per BARIZZA Marco, sei mesi di inibizione; per la BARIZZA Marco, Euro 1.800,00 di ammenda e due punti di penalizzazione

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 26/06/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 28.05.2014 a carico di BARIZZA Marco, Presidente della ACD SANT'ANGELO 1907 Srl per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS e dell'Art. 8 comma 15 CGS, in relazione all'Art. 94 ter comma 11 delle NOIF, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici con provvedimento del 21.11.2013 confermato dalla Commissione Vertenze Economiche , con la quale era stata condannata a corrispondere la somma di Euro 3.750,00 al calciatore DRAGONI Samuele; ACD SANT'ANGELO 1907 Srl per violazione dell'art. 4 comma 1 per responsabilità diretta in relazione alla condotta sopra ascritta al proprio presidente. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, preso atto che nessuno dei deferiti è comparso, nonostante sia stato regolarmente convocato per la riunione del 19.6.2014, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni in ordine alle violazioni contestate nell'atto di deferimento: per BARIZZA Marco, sei mesi di inibizione; per la BARIZZA Marco, Euro 1.800,00 di ammenda e due punti di penalizzazione osserva il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti dalla quale emerge chiaramente che i deferiti non hanno ottemperato alle decisioni assunte dalla Commissione delle Vertenze Economiche in violazione del disposto dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'Art. 94 ter comma 11 delle NOIF ed all'Art. 8 comma 9 CGS, nonché dell'Art. 4 comma 2 CGS. A fronte di tale comportamento, si ritiene equo applicare le sanzioni già adottate dal Questa Commissione in casi analoghi. La Commissione Disciplinare Territoriale PQM commina a BARIZZA Marco, mesi uno di inibizione;alla ACD SANT'ANGELO 1907 Srl, Euro 350,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato 2014/2015 della prima squadra.
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