COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 26/06/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 28.05.2014 a carico di SPADONI Mauro, Consigliere della BRESSO CALCIO Srl, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS , in relazione all’Art. 38 delle NOIF, per aver svolto la funzione di allenatore della squadra allievi regionali della BRESSO CALCIO Srl nella gara del 16.3.204 tra BRESSO CALCIO/PONTE SAN PIETRO Isola, senza averne idoneo titolo; BRESSO CALCIO Srl per violazione dell’art. 4 comma 2 per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta sopra ascritta al proprio tesserato.La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, sentiti il sig. SPADONI Mauro ed il sig. MARCANDELLI Fabrizio Presidente della BRESSO CALCIO Srl in contraddittorio con il Rappresentante della Procura, preso atto che il rappresentante della Procura ed i deferiti hanno chiesto l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, nei seguenti termini – SPADONI Mauro mesi due di inibizione. – BRESSO CALCIO Srl. ammenda di euro 350,00.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 26/06/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 28.05.2014 a carico di SPADONI Mauro, Consigliere della BRESSO CALCIO Srl, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS , in relazione all'Art. 38 delle NOIF, per aver svolto la funzione di allenatore della squadra allievi regionali della BRESSO CALCIO Srl nella gara del 16.3.204 tra BRESSO CALCIO/PONTE SAN PIETRO Isola, senza averne idoneo titolo; BRESSO CALCIO Srl per violazione dell'art. 4 comma 2 per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta sopra ascritta al proprio tesserato.La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, sentiti il sig. SPADONI Mauro ed il sig. MARCANDELLI Fabrizio Presidente della BRESSO CALCIO Srl in contraddittorio con il Rappresentante della Procura, preso atto che il rappresentante della Procura ed i deferiti hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, nei seguenti termini - SPADONI Mauro mesi due di inibizione. - BRESSO CALCIO Srl. ammenda di euro 350,00. osserva il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento visto l'art. 23 CGS APPLICA a SPADONI Mauro mesi due di inibizione. alla società BRESSO CALCIO Srl. ammenda di euro 350,00.
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