COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 26/06/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AS CALCIO SUZZARA Play-Off 2° Categoria Gir. K Gara del 01-06-2014 tra Nuova Gloria / Calcio Suzzara C.U. n. 65/66 del CRL datati 05-06-2014/06-06-2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 26/06/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AS CALCIO SUZZARA Play-Off 2° Categoria Gir. K Gara del 01-06-2014 tra Nuova Gloria / Calcio Suzzara C.U. n. 65/66 del CRL datati 05-06-2014/06-06-2014 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società AS CALCIO SUZZARA, rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 113 della F.I.G.C. in data 17-12-2013 trascritto sul C.U. n. 34 datato 19-12-2013 del CRL, i reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro e non oltre le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL il 14-06-2014 e che il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo è stato pubblicato sul C.U. n. 65/66 del CRL in data 05-06-2014/06-06-2014, pertanto, oltre il termine regolamentare. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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