COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 120 Del 26.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. DEFERIMENTO di GIANCOLA Nicola e della società A.S.D. BOJANO
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 120
Del 26.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.1. DEFERIMENTO di GIANCOLA Nicola e della società A.S.D. BOJANO
Con atto n. 6891/1091 pf 11-12 del 22 maggio 2014 la Procura Federale deferiva dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. GIANCOLA Nicola, Commissario Straordinario e legale rappresentante della società A.S.D. Bojano all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all'art. 8, comma 9 e 15, del C.G.S. per avere disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento delle somme deliberate dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti in favore dell'allenatore Vincenzo Capuano nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, e la società A.S.D. BOJANO, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. Alla udienza di trattazione dei deferimenti si è avuta la presenza dell’Avv. Teodoro Raffaele per la Procura Federale; nessuno è comparso per i deferiti. Gabrielli Luciano (Frentania) Ferreri Simone (Frentania) De Simone Alessio (Real Prata)
La Procura Federale per le violazioni contestate ai deferiti ha chiesto applicarsi al Giancola Nicola la sanzione della inibizione per mesi sei ed alla società A.S.D. Bojano la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel primo campionato utile in considerazione che la stessa società è stata esclusa dal campionato in corso di Serie D Girone F, (vedi C.U. n. 108 del 4.04.2014 del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C.), e la sanzione della ammenda di euro 1.500,00.
La Commissione Disciplinare, riservatasi la decisione, osserva quanto segue. Il fatto oggetto del deferimento, provato e non contestato, verte sul mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., per quanto attiene alle spettanze all'allenatore Vincenzo Capuano, e riguarda la stagione 2010-2011 nella quale la società A.S.D. Bojano partecipava al Campionato di Eccellenza Molisana. Questa C.D. ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 32, comma 7, del C.G.S., valutati i fatti e tenuto conto che i due deferiti sono stati già sanzionati da questa C.D. per altri deferimenti aventi per oggetto sempre vertenze economiche relative alla stagione sportiva 2010-2011, ritiene applicarsi la continuazione sui fatti commessi e per tale effetto ridurre le sanzioni richieste dalla Procura Federale nei limiti ragionevoli considerata la riconosciuta continuazione. P.Q.M delibera di accogliere il deferimento e per l'effetto dispone applicarsi al sig. GIANCOLA Nicola, Commissario Straordinario e legale rappresentante della società A.S.D. Bojano all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per mesi quattro ed alla società A.S.D. BOJANO la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel primo campionato utile, in considerazione di quanto riportato in premessa, e la sanzione della ammenda di euro 1.000,00, in aggiunta alle sanzioni già inflitte agli stessi per le vertenze economiche già giudicate. Dispone trasmettersi copia della presente decisione al Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. per opportuna conoscenza e per quanto di competenza anche in merito alla sua pubblicazione sul C.U. della Serie D.
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