COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 26.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti: del sig. Dino MAROLA, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD CHISOLA CALCIO, per la violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S., anche con riferimento agli artt.7 c.1 e 16 c.1 dello Statuto e 10 n.6 C.G.S. , per aver consentito che il calciatore minore DI GREGORIO Loris venisse schierato nell’elenco dei giocatori dalla società CHISOLA nella gara 15.10.2011 cat. Pulcini, in assenza di tesseramento; del sig. Roberto PERRA, all’epoca dei fatti dirigente della società ASD CHISOLA CALCIO per violazione dell’art. 1 c.1 C.G.S., con riferimento agli artt. 7 c.1. dello Statuto , 61 c.1 delle NOIF, nonché 10 n.6 C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza avendo inserito nella distinta di gara, quale dirigente accompagnatore della squadra PULCINI soc. CHSOLA, il giocatore suddetto, certificandone la regolare posizione nonostante l’assenza di tesseramento; della soc. ASD CHISOLA CALCIO, per violazione dell’art. 4 c.1 e c.2 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva in conseguenza delle violazioni ascritte al suo presidente ed al suo dirigente accompagnatore Con atto del 18 aprile 2014 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i soggetti di cui all’epigrafe per le violazioni ivi indicate.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 26.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti: del sig. Dino MAROLA, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD CHISOLA CALCIO, per la violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S., anche con riferimento agli artt.7 c.1 e 16 c.1 dello Statuto e 10 n.6 C.G.S. , per aver consentito che il calciatore minore DI GREGORIO Loris venisse schierato nell’elenco dei giocatori dalla società CHISOLA nella gara 15.10.2011 cat. Pulcini, in assenza di tesseramento; del sig. Roberto PERRA, all’epoca dei fatti dirigente della società ASD CHISOLA CALCIO per violazione dell’art. 1 c.1 C.G.S., con riferimento agli artt. 7 c.1. dello Statuto , 61 c.1 delle NOIF, nonché 10 n.6 C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza avendo inserito nella distinta di gara, quale dirigente accompagnatore della squadra PULCINI soc. CHSOLA, il giocatore suddetto, certificandone la regolare posizione nonostante l’assenza di tesseramento; della soc. ASD CHISOLA CALCIO, per violazione dell’art. 4 c.1 e c.2 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva in conseguenza delle violazioni ascritte al suo presidente ed al suo dirigente accompagnatore Con atto del 18 aprile 2014 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i soggetti di cui all’epigrafe per le violazioni ivi indicate. All’udienza del 20.6.2014, avanti questa Commissione comparivano l’avv. Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale, ed i soggetti deferiti in persona del sig. Franco MERCURI, dirigente della soc. ASD CHISOLA CALCIO, con delega e procura speciale di tutti i soggetti deferiti. Il Procuratore Federale e i deferiti concordemente richiedevano ai sensi dell’art.23 C.G.S. la applicazione delle seguenti sanzioni: • due mesi di inibizione nei confronti del sig. Dino MAROLA; • 20 giorni di inibizione nei confronti del sig. Roberto PERRA; • 200,00 euro di ammenda nei confronti della società ASD CHISOLA CALCIO 1969. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art 23 C.G.S. applica: • al sig. Dino MAROLA la sanzione della inibizione per mesi 2; • al sig. Roberto PERRA la sanzione della inibizione per giorni 20; • alla società ASD CHISOLA CALCIO 1969 la sanzione della ammenda di euro 200,00.
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