CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 giugno 2014 promosso da: Sig. Luca Fusco / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 giugno 2014 promosso da: Sig. Luca Fusco / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv.Guido Cecinelli – Presidente Avv.Aurelio Vessichelli – Arbitro Avv.Enrico De Giovanni - Arbitro nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri ("Codice"), nel procedimento Prot. n.0501 del 30.4.2014 n.785 promosso da: FUSCO LUCA (c.f.: FSCLCU77M31H703S), nato a Salerno il 31.8.1977, residente Pontecagnano Faiano (SA), Via Pompei n.3, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Napoli, Centro Direzionale – Isola A/7 - istante – Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, (P.IVA 01357871001-cod.fisc.: 05114040586), con sede in Roma alla Via Gregorio Allegri n.14, in persona del Presidente Dott.Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimi in Roma, Via Panama n.58 - resistente - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con istanza di arbitrato ex art.9 e seguenti del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri depositata il 23.12.2013, il Sig. Luca Fusco impugnava la decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale (C.U. n.21/CGF del 26.7.2013 con motivazioni pubblicate sul C.U. n.104/CGF del 22.11.2013), con il quale veniva confermata la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, relativa alla sanzione irrogata al medesimo Sig. Luca Fusco, della squalifica per tre anni e mesi sei. La vicenda trae origine dall’atto di deferimento del Procuratore Federale del 4.6.2013 (Prot. n.7951/65 pf 12 13/SP/seg.), con il quale per il tesserato Sig. Luca Fusco veniva richiesta l’applicazione della sanzione della squalifica per tre anni e sei mesi, per la violazione dell’art.7 commi 1, 2, 5 e 6 del C.G.S., relativamente alla gara Salernitana – Bari del 23.5.2009. La difesa del Sig. Luca Fusco chiedeva la declaratoria della completa assenza di responsabilità di quest’ultimo, con integrale proscioglimento dall’addebito ascrittogli e con l’annullamento della punizione comminatagli in sede endofederale. In via subordinata, chiedeva l’accertamento e la declaratoria della sola violazione dell’art.7 c.7 del C.G.S. (omessa denuncia), in luogo della contestata incolpazione per illecito sportivo, con conseguente irrogazione della sanzione minima prevista dal C.G.S. (nella versione all’epoca in vigore). Chiedeva, altresì, il favore delle spese. Si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) contestando la domanda e chiedendone il rigetto. I fatti contestati all’istante, sono relativi all’incontro, prima della gara Salernitana / Bari, tra i Sigg.ri Esposito, De Vezze, Santoni e Stellini, tutti tesserati della A.C. Bari, con i Sigg.ri Luca Fusco, Cosimo D’Angelo e Massimo Ganci, tutti tesserati della Salernitana, avvenuto nell’area di servizio stradale nei pressi di Molfetta, in occasione della quale si era contrattata la vittoria della futura gara, a fronte di un corrispettivo in denaro. Inoltre, veniva contestato un contatto telefonico tra il Sig. Luca Fusco e i Sigg.ri Guberti e De Vezze, intercorso in data 22.5.2009 e, poi, ripetuto la mattina della gara. I Giudici endofederali affermavano la responsabilità del Sig. Luca Fusco a titolo di illecito sportivo. In via istruttoria, la difesa dell’istante chiedeva ammettersi prova testimoniale e indicava quale arbitro, l’Avv. Aurelio Vessichelli; la F.I.G.C. indicava quale arbitro l’Avv.Enrico De Giovanni. I due arbitri nominavano terzo arbitro, con funzione di Presidente, l’Avv.Guido Cecinelli il quale accettava l’incarico in data 17.1.2014. Con ordinanza riservata del 23.4.2014, il Collegio rigettava la richiesta dell’istante di acquisizione del fascicolo integrale del procedimento di Secondo Grado avanti la Corte di Giustizia Federale, e rigettava, altresì, la richiesta ammissione della prova testimoniale articolata nell’istanza introduttiva di arbitrato. All’udienza del 6.6.2014, le parti discutevano la causa e il Collegio si riservava la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il Collegio osserva, in ordine alle condotte contestate al sig. Luca FUSCO nella vicenda in esame, che due sono gli episodi in cui si sostanzierebbe l’illecito sportivo ascritto al calciatore medesimo: a) la partecipazione di quest’ultimo ad un incontro, svoltosi in una stazione di servizio nei pressi di Molfetta la sera del giovedì antecedente alla gara SALERNITANA – BARI del 23 maggio 2009, al quale sarebbero stati presenti quattro calciatori del BARI (Cristian STELLINI, Marco ESPOSITO, Daniele DE VEZZE e Nicola SANTONI) e tre tesserati della SALERNITANA CALCIO (il Vice-Presidente Cosimo D’ANGELO ed i due giocatori Massimo GANCI ed, appunto, Luca FUSCO), tra i quali si sarebbe discusso circa la possibile alterazione della partita in parola a favore del club campano; b) le presunte telefonate intercorse, nell’imminenza della gara stessa, tra il GUBERTI, il DE VEZZE ed il FUSCO, al fine di perfezionare l’asserito pactum sceleris. 2. Con riferimento al primo evento (la riunione di metà settimana presso l’area di servizio), può senz’altro affermarsi, senza alcun ombra di dubbio, l’effettivo verificarsi dell’accadimento medesimo: del pari, non possono residuare incertezze di sorta in merito alla identità dei sette protagonisti di detto incontro, così come individuati dalla Procura Federale e come poc’anzi indicati, ivi compreso l’odierno istante. Con altrettanta sicurezza può sostenersi come, in tale frangente, venisse avanzata e vagliata una proposta alterativa del risultato della gara in oggetto, a vantaggio della formazione di casa e dietro corresponsione alla squadra ospite di un corrispettivo in denaro. Siffatti basilari elementi sono stati sostanzialmente ammessi, nelle rispettive dichiarazioni rese in sede di indagine sia penale che sportiva, da tutti i presenti all’appuntamento, ad eccezione del D’ANGELO, il quale si è astenuto dal rispondere agli interrogatori disposti, tanto dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria, quanto dagli Inquirenti della F.I.G.C. Ciò premesso, rimane da valutare quali siano stati l’atteggiamento ed il ruolo del FUSCO nella descritta situazione: se, cioè, questi, ignaro del reale scopo dell’incontro, si sia limitato a fungere da semplice spettatore, manifestando, anzi, il più profondo e sdegnato dissenso, una volta resosi conto delle effettive intenzioni degli organizzatori dello stesso (precipuamente, l’ESPOSITO e lo STELLINI, da un lato, ed il D’ANGELO, dall’altro), così come sostenuto dalla difesa del ricorrente, ovvero se l’allora Capitano della SALERNITANA abbia, piuttosto, espletato, a sua volta, mansioni di attore e promotore della proposta di combine, secondo quanto addotto dalla Procura Federale e condiviso dagli Organi di Giustizia Sportiva di Primo e di Secondo grado. Al riguardo, questo Collegio ritiene che non possa dirsi raggiunta, a carico del FUSCO, la prova della commissione di un illecito sportivo in senso tecnico, neppure nella forma “a consumazione anticipata” prevista e disciplinata dall’art. 7, comma 1, del C.G.S. E’ bensì vero che, in forza dell’ormai consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale del T.N.A.S., per la dimostrazione di un illecito sportivo non sia necessario un risultato probatorio, di stampo penalistico, che si ponga “al di là di ogni ragionevole dubbio”, essendo, invece, consentito di arrestarsi ad una soglia più bassa, purché “superiore al generico livello probabilistico” e “fondata su indizi gravi, precisi e concordanti”. Senonché, il Collegio ritiene, nemmeno in questi più modesti termini, che possa affermarsi la responsabilità dell’istante in ordine all’addebito ascrittogli. Dall’analisi delle deposizioni acquisite, infatti, emerge come il solo STELLINI riferisca di aver parlato direttamente con il FUSCO di un possibile aggiustamento della partita in questione: tutti gli altri calciatori ascoltati, invece, si sono espressi sul punto o in modo tale da escludere completamente il coinvolgimento dell’incolpato in qualsivoglia discorso illecito, sottolineando, anzi, la decisa e categorica reazione di dissociazione e di rabbia dello stesso di fronte a frasi ed a parole, pronunciate soprattutto dall’ESPOSITO e dal D’ANGELO, dal chiaro connotato fraudolento (cfr. dichiarazioni di Massimo GANCI e di Daniele DE VEZZE), o, comunque, in maniera palesemente generica (cfr. dichiarazioni di Marco ESPOSITO) e/o fortemente dubitativa (cfr. dichiarazione di Nicola SANTONI). Ancor meno rilevanti ai fini del contendere sono, poi, le esternazioni del sig. Andrea MASIELLO, il quale, non avendo assistito personalmente al menzionato episodio, ne parla per mero “sentito dire” od, al massimo, per averlo appreso da altri. In un simile contesto materiale e giuridico-sostanziale, assai poco contribuisce ad aggiungere, sul piano probatorio, la preventiva contezza (o meno), da parte del FUSCO, delle effettive ragioni dell’appuntamento: in proposito, è sufficiente osservare come, ferma restando l’ineludibile necessità, per qualsiasi intento illecito, del superamento della sfera personale ed individuale per tradursi in qualcosa di concreto e di percepibile all’esterno, appaia, comunque, sufficientemente plausibile (praticamente alla identica stregua della opposta versione fornita dall’accusa) che il menzionato calciatore, di fronte alla richiesta, proveniente dal Vice-Presidente D’ANGELO, carabiniere in servizio presso il Tribunale di Salerno e parente stretto del Presidente della Salernitana, di accompagnarlo a Bari per un incontro tra le tifoserie (gemellate) delle due squadre, in vista dell’imminente gara della domenica successiva, abbia tranquillamente accettato. In definitiva, con riguardo alla precipua qualificazione giuridica data dall’Organo requirente e da quelli giudicanti endofederali alla condotta del FUSCO, è inevitabile concludere per una riforma dell’impugnata delibera, con esclusione della fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, del C.G.S. e, quindi, del correlato trattamento sanzionatorio. 3. Il comportamento del FUSCO, peraltro, non è certamente esente da censure sul piano disciplinare, essendo indubitabilmente ravvisabile, nello stesso, una violazione normativa (l’omessa denuncia di cui all’art. 7, comma 7, del C.G.S.), che, pur decisamente più lieve e meno deplorevole rispetto all’illecito sportivo, non vale a tenere indenne l’autore da una congrua ed adeguata misura punitiva. In tal senso, non possono non condividersi le abili ed esaustive argomentazioni della difesa della Federazione intimata, nelle quali, in via subordinata, si invoca, per lo meno, l’applicazione, nei confronti del ricorrente, di una non tenue sanzione, ai sensi e per gli effetti, appunto, dell’art. 7, comma 7, del C.G.S. Ebbene, una volta acclarato, per stessa ammissione del calciatore, che, dopo essere venuto a conoscenza della proposta illecita intercorsa tra alcuni dei partecipanti al fatidico incontro del giovedì sera, lo stesso, pur dissociandosene, si sia astenuto dal denunciare il fatto alla Procura Federale, è inevitabile addebitare al FUSCO la violazione di detto obbligo, così come delineata e sancita dal citato comma 7 dell’art. 7 del C.G.S., con le conseguenze sanzionatorie di cui al dispositivo del presente lodo. 4. Passando, ora, al secondo episodio in contestazione (le asserite telefonate del FUSCO con il GUBERTI ed il DE VEZZE), è doveroso evidenziare come, anche in tal caso, non possa reputarsi conseguito un grado probatorio idoneo a supportare il costrutto accusatorio elaborato nell’atto di deferimento e recepito nelle pronunce della C.D.N. e della C.G.F. Come e più che per il primo accadimento, le dichiarazioni su cui si fondano le pretese colpevoliste a scapito del ricorrente non si connotano certo per univocità, precisione e concordanza. Più esattamente, va rilevato come le propalazioni di Andrea MASIELLO e di Davide LANZAFAME siano caratterizzate da molteplici ed insanabili discrasie che le rendono del tutto inadatte a sostenere una imputazione così grave ed importante quale quella di illecito sportivo: e ciò con riferimento sia alle circostanze temporali (per il MASIELLO, i contatti telefonici si sarebbero tenuti la sera prima della gara, per il LANZAFAME, la mattina della stessa) sia agli interlocutori del FUSCO (per il primo, il solo GUBERTI, per il secondo, principalmente il DE VEZZE, mentre il nominativo del GUBERTI è richiamato in forma meramente dubitativa: “penso anche il GUBERTI”). Alla stessa stregua, le asserzioni di Simone BONOMI non convincono affatto, perché, oltre a risaltare per vaghezza e per fumosità, nulla dicono circa la posizione del FUSCO: “Ribadisco che non ricordo come sono finito in quella stanza che credo fosse quella di Guberti, in quanto era seduto sul letto con il cellulare in mano ebbi la sensazione che avesse appena concluso una telefonata e che l’interlocutore gli avesse riferito che la partita si sarebbe svolta regolarmente”. E, soprattutto, per quel che qui interessa: “… il nome di FUSCO l’ho appreso solo recentemente esaminando le carte processuali; io non ho mai saputo chi fosse l’interlocutore di GUBERTI” (cfr. audizione P.F. del 4 marzo 2013). E’ non poco indicativa, del resto, l’avvenuta derubricazione da illecito sportivo ad omessa denuncia, con recentissimo lodo del T.N.A.S. del 1° Aprile 2014, pubblicato il 6 Giugno u.s., della posizione di uno degli altri presunti protagonisti dei menzionati colloqui (Stefano GUBERTI). 5. Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sopra, il Collegio ritiene che il sig. Luca FUSCO, in riforma dell’impugnata delibera della Corte di Giustizia Federale, debba essere prosciolto dall’accusa di illecito sportivo per la gara SALERNITANA – BARI del 23 Maggio 2009, mentre debba essere riconosciuto responsabile di omessa denuncia ai sensi dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., essendo egli venuto meno all’obbligo di informare senza indugio la Procura Federale della tentata combine a sua conoscenza. Sul piano sanzionatorio, attesa la minore gravità del comportamento ascrittogli in questa sede, appare congrua ed equa una riduzione della squalifica a carico del FUSCO da tre anni e sei mesi a quattordici mesi. 6. In considerazione della complessità della materia trattata e del solo parziale accoglimento della spiegata domanda, si dispone l’integrale compensazione delle spese legali tra le parti costituite, mentre si pone a carico del Sig. Fusco Luca, nella misura di 3/5, e dell’intimata F.I.G.C., nella misura di 2/5, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00), nonché, nella identica proporzione (3/5 e 2/5), quello dei diritti amministrativi, con totale incameramento dei diritti già versati. Il presente lodo viene espresso a maggioranza, con il dissenso dell’Avv.Enrico De Giovanni. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti così provvede: a) accoglie parzialmente l'istanza di arbitrato proposta dal Sig. Luca Fusco e, per l’effetto, annulla la decisione federale impugnata; b) infligge, nel contempo, al sig. Luca Fusco, ai sensi dell'art.7, comma 7, del C.G.S., la sanzione della squalifica per mesi 14; c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio; d) pone a carico delle parti, nella misura di 3/5 alla parte istante e di 2/5 alla parte intimata, il pagamento dei diritti amministrativi e degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva; e) dichiara incassati dal T.N.A.S. i diritti amministrativi versati dalle parti. Così delibera a maggioranza in data 23.6.2014 e sottoscritto in tre originali nel luogo e nella data indicate. F.to Guido Cecinelli F.to Aurelio Vessichelli F.to Enrico De Giovanni
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